F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06 6. APPELLO DELL’A.S.D. MEGARA AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALGUARNERA/MEGARA AUGUSTA DEL 19.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 48 dell’11.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06
6. APPELLO DELL’A.S.D. MEGARA AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALGUARNERA/MEGARA AUGUSTA DEL 19.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 48 dell’11.5.2006)
Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 48 del 11.5.2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in accoglimento del ricorso proposto dall’A.P.D Valguarnera avverso la regolarità della posizione di taluni calciatori schierati dall’A.S.D. Megara Augusta nel corso della gara disputata da dette compagini in data 11.5.2006, ha inflitto all’odierna reclamante la sanzione sportiva della perdita della citata gara con il punteggio di 0 - 3. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo avanti a questa C.A.F. l’A.S.D. Megara Augusta denunziando carenza di motivazione del gravato provvedimento, erronea interpretazione di norme regolamentari, contraddittorietà della motivazione e complessiva irragionevolezza della decisione impugnata, instando per l’annullamento della medesima. Reputa questa C.A.F. che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento. Nessuno dei proposti motivi di gravame appare invero fondato, non essendo in grado le censure formulate dalla reclamante di revocare in dubbio l’esattezza delle argomentazioni motivazionali poste dalla Commissione Disciplinare a fondamento della gravata decisione. In particolare, indubbio appare, nonostante il contrario, ma infondato, avviso della reclamante, che dall’accertamento dell’irregolarità del tesseramento dei calciatori De Oliveira, Zambiasi e Perazzoli per la società reclamante, come operato dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. e dal conseguente provvedimento di annullamento di detti tesseramenti, assunto dal competente ufficio presso il Comitato Regionale Sicilia su interessamento della Commissione Tesseramenti, non possa che discendere, in relazione alla gara de qua, l’irregolarità della posizione dei suddetti calciatori e la conseguente irrogazione a carico dell’A.S.D. Megara Augusta della sanzione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0 a 3. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S.D. Megara Augusta di Augusta (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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