F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06 8. APPELLO DELL’A.C. APRILIA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.6.2007 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO MA NON A PORTE CHIUSE; DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 14 C.G.S. INFLITTA AL SIG. TROIANI MASSIMO FINO AL 31.5.2008; DELLE SQUALIFICHE INFLITTE RISPETTIVAMENTE ALL’ALLENATORE BINDI MASSIMO FINO AL 31.10.2006, AI CALCIATORI CORSETTI CLAUDIO FINO AL 31.5.2008, RUTZITTU PIER GIOVANNI FINO AL 16.9.2007, FIORAVANTI ALESSANDRO FINO AL 16.5.2007, MATTEO MIRKO FINO AL 31.10.2006, VENTURINI LUCA FINO AL 31.12.2008, DEL DUCA AUGUSTO FINO AL 16.5.2007 E VENTURI MAURO FINO AL 16.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006) 9. APPELLO DEL CALCIATORE CORSETTI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006) 10. APPELLO DEL CALCIATORE RUTZITTU PIER GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.9.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006) 11. APPELLO DEL CALCIATORE DEL DUCA AUGUSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006) 12. APPELLO DEL CALCIATORE VENTURI MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 61/C del 22/05/06 8. APPELLO DELL’A.C. APRILIA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.6.2007 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO MA NON A PORTE CHIUSE; DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 14 C.G.S. INFLITTA AL SIG. TROIANI MASSIMO FINO AL 31.5.2008; DELLE SQUALIFICHE INFLITTE RISPETTIVAMENTE ALL’ALLENATORE BINDI MASSIMO FINO AL 31.10.2006, AI CALCIATORI CORSETTI CLAUDIO FINO AL 31.5.2008, RUTZITTU PIER GIOVANNI FINO AL 16.9.2007, FIORAVANTI ALESSANDRO FINO AL 16.5.2007, MATTEO MIRKO FINO AL 31.10.2006, VENTURINI LUCA FINO AL 31.12.2008, DEL DUCA AUGUSTO FINO AL 16.5.2007 E VENTURI MAURO FINO AL 16.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006) 9. APPELLO DEL CALCIATORE CORSETTI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006) 10. APPELLO DEL CALCIATORE RUTZITTU PIER GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.9.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006) 11. APPELLO DEL CALCIATORE DEL DUCA AUGUSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006) 12. APPELLO DEL CALCIATORE VENTURI MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006) Con distinti ricorsi, tutti datati 22.5.2006, la A.C. Aprilia e ciascuno dei calciatori Claudio Corsetti, Pier Giovanni Rutzittu, Augusto Del Duca e Mauro Venturi, impugnavano la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006, con cui, in relazione alla gara A.C. Aprilia/Pol. Monterotondo del 7.5.2006, era stata inflitta alla società la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica e della squalifica del campo fino al 30.6.2007 e ai tesserati (oltre a quelli suindicati, i calciatori Alessandro Fioravanti, Mirko Matteo e Luca Venturini e l’allenatore Massimo Bindi, oltre al Presidente dell’A.C. Aprilia, Treiani) inibizioni e squalifiche diversamente commisurate. I ricorsi sono oggettivamente connessi e possono pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente. Va per primo esaminato il ricorso dell’A.C. Aprilia, con cui si lamenta eccessività della sanzione e, a sostegno si invoca la sussistenza di circostanze attenuanti, asseritamente non valutate dalla Commissione Disciplinare e, segnatamente, la fattiva collaborazione prestata da (alcuni) dirigenti e da alcuni giocatori al fine di difendere i tesserati della Monterotondo Calcio e sottrarli all’aggressione; l’assenza di qualunque aggressione agli Ufficiali di gara; il comportamento corretto tenuto da gran parte del pubblico; l’assenza di qualunque precedente specifico in capo all’A. C. Aprilia. Senza scendere nel merito della sussistenza delle invocate circostanze, va evidenziato che vige in materia penale, ma, per evidente omogeneità di disciplina, anche in materia sanzionatoria settoriale, un principio nornativamente previsto di bilanciamento delle circostanze, in forza del quale in caso di coesistenza di aggravanti e diminuenti, il giudice deve operare una valutazione congiunta tale da consentire di dare prevalenza alle prime sulle seconde o viceversa, o di ritenerle equivalenti. Anche a voler dare per esistenti le attenuanti segnalate (e, se non si dovesse evitare di incorrere nel vizio scaturente dalla violazione del principio che nella specie non consente a questa Commissione di procedere ad un terzo grado di giudizio, ci sarebbe molto da osservare sulla consistenza degli argomenti addotti), risulta evidente dal complesso della motivazione della decisione qui impugnata che, forse implicitamente, ma chiaramente, si è inteso ragionevolmente, come emerge dalla descrizione e dalla valutazione delle condotte poste in essere, dare prevalenza alle aggravanti, che sussistono in larga misura e che contribuiscono a qualificare come vile, estremamente violenta e generalizzata l’aggressione posta in essere in occasione della partita A. C. Aprilia/Pol. Monterotondo Calcio del 7.5.2006. Tale valutazione appare consona alle risultanze di tutti gli atti acquisiti ed anche alle cronache giornalistiche e pertanto appare meritevole di essere condivisa pienamente, senza che in essa si ravvisino vizi motivazionali od omissioni di sorta. Tanto comporta la reiezione del ricorso dell’A.C. Aprilia relativamente alle sanzioni comminate alla società, anche in relazione alla censura scaturita dalla asserita disomogeneità tra le sanzioni inflitte nella fattispecie e quelle risultanti dai precedenti invocati: a parte il fatto che, oltre a quelle ricordate, vi sono altre decisioni che hanno pesantemente ed esemplarmente sanzionato comportamenti violenti, va ribadito che la realtà emergente dagli atti è assolutamente singolare e sconcertante per le modalità, la violenza, l’insensatezza e l’assoluto spregio delle regole dello sport, ravvisabili nelle condotte sanzionate. Per quanto attiene poi alle doglianze svolte dall’A.C. Aprilia in ordine alle sanzioni inflitte ai singoli interessati, va premesso che i calciatori Claudio Corsetti, Pier Giovanni Rutzittu, Augusto Del Duca e Mauro Venturi hanno, ciascuno per suo conto, proposto autonomi ricorsi avverso le decisioni della Commissione Disciplinare che li concernono; anche la società ricorre nel loro interesse, ma rilevata la preminenza dei ricorsi degli interessati, che hanno deciso di difendersi autonomamente, il potere impugnatorio risulta essersi consumato con i reclami dei singoli, sì che le doglianze della società stessa al riguardo devono ritenersi assorbite. Con riferimento invece alle censure svolte in relazione alla misura delle sanzioni inflitte a quei tesserati che non hanno ritenuto di presentare autonomo reclamo, e per ognuna di esse, va evidenziato che sono tutte basate su di una richiesta di riesame in questa sede dei fatti di causa, con sottesa, ma in equivoca istanza di rivalutazione del fatto, in un giudizio che si risolverebbe in un terzo grado di merito, cosa questa non consentita ed inammissibile. In definitiva, il ricorso dell’A.C. Aprilia deve essere respinto. I distinti, ma identici nel contenuto, ricorsi di Corsetti, Rutzittu, Del Duca e Venturi, propongono preliminarmente una questione processuale, che deve logicamente essere esaminata per prima: si sostiene infatti che nella specie l’abbreviazione dei termini applicata in esecuzione del Com. Uff. n. 162/A non sarebbe legittima attesa la peculiare natura delle sanzioni adottate, non afferenti alla regolarità dello svolgimento delle gare. Premesso che non v’è stata impugnazione del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto all’A.C. Aprilia la sanzione della perdita della gara e che quindi non si verteva in materia di regolare svolgimento della gara in questione, si sosteneva che, come del resto era stato espressamente richiesto alla Commissione Disciplinare prima della seduta, si dovesse procedere con i termini ordinari; la richiesta non era stata accolta. Si verte in tema di regolarità del solo giudizio svoltosi di fronte alla Commissione Disciplinare e risulta dagli atti che i ricorrenti hanno sollevato questa eccezione prima della seduta in cui si è deciso il caso; orbene, risulta evidente che trattasi di vizio afferente ad un profilo che non poteva essere rilevato d’ufficio, attesa la opinabilità della tesi, peraltro non fatta propria dalla Commissione. In questa sede, l’A.C. Aprilia non ha sollevato doglianze sul punto e devesi pertanto concludere che, al riguardo, la decisione non sia suscettibile di esame da parte di questa Commissione; ma diversamente deve concludersi nel caso dei ricorrenti che, posta tempestivamente la questione al giudice di secondo grado, la stessa ripropongono in questa sede. Infatti, le posizioni singolarmente sostenute dai calciatori per un verso propongono profili che non attengono né alla regolarità in sé della gara, né alla posizione della società, in ordine alla quale sarebbe stato certamente possibile scindere le posizioni societarie da quelle dei tesserati, ben potendo il comportamento di questi essere accertato solo incidenter tantum ai fini della sanzione da infliggersi alla società stessa. Consegue che ai ricorrenti non poteva essere applicata la riduzione dei termini di cui al citato Com. Uff. n. 162/A e che pertanto gli stessi non sono stati posti in grado di difendersi adeguatamente di fronte alla Commissione Disciplinare, la cui decisione nei confronti dei predetti deve essere annullata a norma dell’art. 33, comma 5, C.G.S., con remissione degli atti alla stessa Commissione per nuovo esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami nn. 8, 9, 10, 11 e 12 come innanzi proposti dall’A.C. Aprilia di Aprilia (Latina) e dai calciatori Corsetti Claudio, Rutzittu Pier Giovanni, Del Duca Augusto, Venturi Mauro a) RESPINGE l’appello dell’A.C. Aprilia, confermando la decisione della Commissione Disciplinare con esclusione delle posizioni dei calciatori Corsetti, Rutzittu, Del Duca e Venturi; b) ACCOGLIE i ricorsi dei calciatori Corsetti, Rutzittu, Del Duca e Venturi annullando nei loro confronti la decisione della Commissione Disciplinare ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S. e rimette gli atti alla stessa Commissione per il nuovo esame del merito. Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata dall’U.S. Aprilia e la restituzione delle tasse versate dai calciatori Corsetti Claudio, Rutzittu Pier Giovanni, Del Duca Augusto e Venturi Mauro.
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