F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 29/05/06 1. APPELLO DELL’A.S.D. TORBELLAMONACA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CANALELLA YURI FINO AL 31.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 91 del 4.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 29/05/06
1. APPELLO DELL’A.S.D. TORBELLAMONACA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CANALELLA YURI FINO AL 31.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 91 del 4.5.2006)
La società A.S.D. Torbellamonaca ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 33 del 30.3.2006, e successiva conferma della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 91 del 4.5.2006 con la quale viene sanzionato il proprio tesserato Canalella Yuri con la squalifica fino al 31.12.2008. In via pregiudiziale, la società richiede l’annullamento della squalifica impugnata per “violazione dei principi del contraddittorio”. In proposito la stessa società, nel reclamo proposto innanzi alla Commissione Disciplinare, aveva chiesto di essere ascoltata. Dagli atti presenti nel fascicolo innanzi alla C.A.F. risulta, da parte della Commissione Disciplinare, effettuata la convocazione per il giorno mercoledì 19.4.2006 ore 16:00 tramite fax. Pertanto l’eccezione preliminare deve essere rigettata. Nel merito, la ricorrente sostiene che la decisone è illogica e contraddittoria senza però sollevare nuovi motivi a sostegno della propria tesi. Osserva la C.A.F. che in sostanza trattasi in una richiesta di nuovo esame dei fatti già esaminati nei primi due gradi di giudizio e tale nuovo esame di merito non è ammissibile in questa sede, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Torbellamonaca di Roma. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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