F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 29/05/06 3. APPELLO DEL SIG. FERRAMOSCA LUCA PRESIDENTE DELLA TERNANA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 351 del 18.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 29/05/06
3. APPELLO DEL SIG. FERRAMOSCA LUCA PRESIDENTE DELLA TERNANA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 351 del 18.5.2006)
Con appello ritualmente avanzato a questa C.A.F. il signor Luca Ferramosca, Presidente della Ternana Calcio S.p.A.- ricorrente in proprio e nella qualità - ha proposto parziale gravame avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (Com Uff. n. 351/C del 18.5.2006), su deferimento del Procuratore Federale del 20.4.2006, per la contestata violazione dell’art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 85 N.O.I.F., ha inflitto all’odierno appellante la sanzione della inibizione per mesi 6 nonché l’ammenda di € 10.000,00 alla società Ternana Calcio S.p.A. Ha eccepito il ricorrente, in linea principale, l’errata applicazione dell’art. 7 commi 1 e 2 C.G.S. in relazione all’art. 90 N.O.I.F. sostenendo l’inapplicabilità di sanzioni a carico delle persone fisiche per violazioni in materia gestionale ed economica. All’udienza del 29.5.2006 compariva il rappresentante della Procura Federale, il quale - richiamando le motivazioni, condivise, dell’Organo di prime cure - deduceva, in risposta alla eccezione formulata dall’appellante, la piena applicabilità di sanzioni a carico dei dirigenti, come nel caso di specie, con richiamo all’art. 1 comma 1 C.G.S. Concludeva, quindi per la reiezione dell’appello del Ferramosca con consequenziale conferma della delibera impugnata. Il difensore del Ferramosca - nel riportarsi integralmente alle formulate eccezioni - ribadiva in sede di discussione l’inapplicabilità di sanzioni disciplinari a carico dell’appellante in quanto disancorate da qualsivoglia riferimento normativo e concludeva, in via principale, per il proscioglimento del Ferramosca ed, in subordine, per la riduzione della sanzione inflitta a mesi 1 di inibizione. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Questa C.A.F. osserva che l’eccezione sollevata dalla difesa del Ferramosca non può trovare accoglimento atteso il chiaro dato letterale delle norme in argomento. L’art. 90 N.O.I.F. disciplinante le sanzioni da applicarsi a seguito di accertate violazioni in materia gestionale ed economica contiene una clausola di salvaguar dia poiché espressamente prevede che “ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 C.G.S.”. In particolare, rileva questo decidente che testualmente l’art. 7 comma 7 C.G.S. dispone per “i dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti….” la “sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno”. Mai come nel caso in esame, dunque, appare assolutamente corretto richiamare l’antico brocardo “a chiaro testo non fare oscura glossa”. Peraltro, la Commissione Disciplinare, con motivazione condivisibile e qui da ritenersi integralmente richiamata e trascritta, valutando proprio le invocate cause di attenuazione della colpa avanzate dall’odierno ricorrente in sede di prime cure, ha ritenuto equo ridurre la sanzione da infliggere quantificandola in mesi 6 di inibizione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Ferramosca Luca, Presidente della Ternana Calcio di Terni, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 29/05/06 3. APPELLO DEL SIG. FERRAMOSCA LUCA PRESIDENTE DELLA TERNANA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 351 del 18.5.2006)"