F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 29/05/06 6. APPELLO DEL CENTRO SPORTIVO AVIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAR LA NOTTE/CENTRO SPORTIVO AVIS DEL 13.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 83 del 24.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 29/05/06
6. APPELLO DEL CENTRO SPORTIVO AVIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAR LA NOTTE/CENTRO SPORTIVO AVIS DEL 13.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 83 del 24.5.2005)
Con tempestivo reclamo trasmesso in data 25.5.2006 la società Centro Sportivo Avis avversava il deliberato della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata che confermava l’ordine di ripetizione dell’incontro di cui in epigrafe disposto dal Giudice Sportivo a seguito della gara di play-out di calcio a cinque di cui in epigrafe. L’incontro invero aveva termine a seguito della sospensione operata dai direttori di gara per intemperanze di una parte dei sostenitori e calciatori. In ragione di ciò il Giudice Sportivo infliggeva adeguate sanzioni. La ripetizione veniva disposta per “errore tecnico” in cui erano incorsi i direttori di gara a seguito di reclamo proposto dalla società Bar La Notte Pignola, (anche se giova ricordare che il Giudice Sportivo autonomamente in forza del disposto dell’art. 24.3 C.G.S. avrebbe potuto esaminare la regolarità della gara), in quanto – disapplicando la lettera dell’art. 14.3 lett. f) delle regole del gioco del calcio a cinque – provvedevano, erroneamente, all’azzeramento dei falli cumulativi al termine dei tempi regolamentari e prima della disputa di quelli supplementari. Lamenta l’appellante Centro Sportivo Avis gli stessi motivi sostenuti di fronte alla Commissione Disciplinare, cioè che i disordini da cui è scaturita la sospensione della gara sono stati causati esclusivamente dai calciatori e dai sostenitori della società Bar La Notte. Questo esame di merito è precluso alla C.A.F. quando già due giudici si sono espressi sull’aspetto, come disposto dall’art. 33.1 C.G.S.. Pertanto l’appello non può sfuggire alla declaratoria d’inammissibilità. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal Centro Sportivo Avis di Policoro (Matera) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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