F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006 7. APPELLO DELL’A.S. BARI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 351 del 18.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006 7. APPELLO DELL’A.S. BARI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 351 del 18.5.2006) La A.S. Bari S.p.A. proponeva reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Com. Uff. n. 334 del 2.5.2006) inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 351 del 18.5.2006, a seguito degli episodi avvenuti durante la gara Bari/Pescara del 29.4.2006. Il proposito la società reclamante eccepiva che l’episodio era avvenuto in circostanze estranee alla gara e, pertanto, la società non poteva essere sanzionata poiché estranea a quanto accaduto. In realtà, da quanto redatto nel rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta che l’episodio era avvenuto nel corridoio esterno che unisce la Curva Nord alla Tribuna. In proposito, si può affermare che è vero che i fatti contestati si sono verificati per motivi estranei alla gara però gli stessi hanno obbligato l’arbitro alla sospensione della gara per circa due minuti. Quindi non si può parlare di falsa applicazione dell’art. 11 C.G.S.. Nonostante tutto risulta eccessiva la sanzione dell’ammenda erogata a carico della società reclamante. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’ A.S. Bari S.p.A. di Bari, fissa la sanzione nella sola ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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