F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006 1. APPELLO DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DI € 5.000,00 DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAI SOSTENITORI DELL’A.S. CALCIO POTENZA IN OCCASIONE DELLA GARA MELFI/POTENZA DELL’1.5.2005 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 13.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006 1. APPELLO DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DI € 5.000,00 DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAI SOSTENITORI DELL’A.S. CALCIO POTENZA IN OCCASIONE DELLA GARA MELFI/POTENZA DELL’1.5.2005 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 13.12.2005) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14/D del 13.12.2005, la Commissione Vertenze Economiche ha accolto il ricorso proposto dall’A.S. Melfi per ottenere nei confronti dell’A.S. Potenza il risarcimento dei danni arrecati dai sostenitori di quest’ultima alle strutture dello Stadio Comunale di Melfi in occasione della gara Melfi/Potenza dell’1.5.2005, determinando in € 5.000,00 l’ammontare complessivo di tali danni e per l’effetto condannando l’A.S. Potenza Calcio a corrispondere tale somma alla ricorrente. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d’Appello Federale l’A.S. Melfi, deducendo l’erroneità del gravato provvedimento in ordine alla quantificazione per difetto dei danni arrecati all’impianto sportivo comunale dalla tifoseria della squadra ospite, in particolare per non avere la Commissione Vertenze Economiche, nel proprio provvedimento, tenuto conto di una serie di danni lamentati dalla reclamante, reputando gli stessi non direttamente imputabili al comportamento della tifoseria ospite, e chiedendo la rideterminazione dell’importo da riconoscersi in suo favore. Alla seduta del 27.2.2006 la C.A.F., non sussistendo contestazioni in ordine all’an debeatur ma necessitando l’esatta determinazione dell’ammontare dei danni arrecati all’impianto sportivo del Comune di Melfi un approfondimento delle valutazioni di carattere tecnico da operare, anche in relazione alla documentazione tecnica prodotta dalla reclamante, ha rimesso con propria ordinanza gli atti del presente giudizio all’Ufficio Indagini per ulteriori accertamenti ed in particolare affinché fossero assunte le dichiarazioni del Responsabile dell’Ordine pubblico (con acquisizione di eventuali verbali di sopralluogo), del Commissario di Campo e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Melfi. Con nota dell’11.4.2006, il Collaboratore dell’Ufficio indagini incaricato delle suddette verifiche ha rassegnato la propria relazione, dalla quale si evince che risulta possibile individuare con sufficiente grado di certezza un nesso eziologico fra le condotte intemperanti della tifoseria del Potenza ed una parte soltanto dei danni che la reclamante sostiene essere stati arrecati all’impianto sportivo comunale. In particolare, la suddetta relazione attribuisce alla responsabilità dei tifosi ospiti i danni arrecati ai cancelli di sicurezza dell’impianto; alle due porte dei bagni; agli apparecchi sanitari, ai sifoni di scarico ed ai rubinetti, nonché a parte del rivestimento in piastrelle degli stessi locali igienici. Acquisita agli atti del giudizio la suddetta relazione, il reclamo viene posto in decisione alla seduta del 5.6.2008. Reputa la C.A.F. che il proposto gravame possa trovare accoglimento, nei limiti di cui si dirà. Risulta, infatti, dalla citata relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che non tutti i danni lamentati dalla reclamante possano effettivamente attribuirsi alla responsabilità diretta dei tifosi del Potenza. Ciò nondimeno, anche tenendo conto dei soli (già elencati) danni che, sempre nella predetta relazione - dalla quale non vi è motivo di discostarsi, data la sua attendibilità - sono direttamente riferiti alle intemperanze poste in essere dalla tifoseria potentina, ed assumendo come congrui, ai fini della quantificazione di ciascuna voce di danno, i prezzi indicati nel Computo metrico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Melfi prodotto in atti – e dal quale, parimenti, non vi è motivo di discostarsi, data la sua ufficialità – risulta comunque che l’ammontare dell’importo complessivo che deve essere riconosciuto alla reclamante a titolo di risarcimento di detti danni sia comunque superiore a quello accertato dalla gravata decisione della Commissione Vertenze Economiche. In particolare, reputa questa C.A.F. che tale importo, per le ragioni e con le modalità di calcolo sopra illustrate, debba essere quantificato nella complessiva somma di E 9.961,28. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza), determina in E 9.961,28 il risarcimento dovuto dall’A.S. Calcio Potenza all’A.S. Melfi S.r.l. per danni provocati dai sostenitori dell’A.S. Calcio Potenza stesso in occasione della gara Melfi/Potenza dell’1.5.2005. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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