F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006 6. APPELLO F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 335 del 4.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006 6. APPELLO F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 335 del 4.5.2006) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 335 del 4.5.2006 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, accogliendo in parte il reclamo proposto dalla F.C. Messina Peloro S.r.l., riduceva ad . 5.000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta nella misura di . 6.000,00 dal Giudice Sportivo presso la stessa Lega (Com. Uff. n. 325 del 24.4.2006). Osservava la Commissione, in relazione alle condotte reiteratamente tenute dai sostenitori della società Messina al termine della gara con la società Milan del 22.4.2006, come attestate dalla documentazione pervenuta nei termini e perciò utilizzabile, che doveva essere considerata equa la sanzione (non di € 6.000,00, ma) di € 5.000,00 di ammenda. Da qui la riduzione nella misura appena detta. Avverso tale decisione proponeva appello la società rilevando come sulla base della sola documentazione da potersi utilizzare (in quanto pervenuta nei termini) la riduzione della sanzione avrebbe dovuto avere consistenza maggiore. Chiedeva pertanto che l’ammenda fosse fissata nel massimo di € 2.000,00. L’appello della F.C. Messina Peloro non è ammissibile. Ai sensi dell’art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa C.A.F. sia per violazione o falsa applicazione delle norme federali espressamente richiamate che per omessa … motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel caso in esame la società Messina non ha proposto appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine dalla diversa valutazione da dare al comportamento dei propri sostenitori; comportamento quale emerso dalla sola documentazione utilizzabile ed effettivamente utilizzata ai fini del giudizio dalla Commissione Disciplinare. Va da sé, di conseguenza, che l’appello, proposto fuori dai casi di cui all’art. 33 punto 1 C.G.S., deve esser dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi (non condivisibili, peraltro) in forza dei quali l’ammenda avrebbe dovuto essere fissata nei limiti degli € 2.000,00. Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 punto 1 C.G.S., che ai sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l’appello della società Messina non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle altre materie normativamente previste; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all’origine del presente procedimento. Discende da quanto fin qui rilevato che l’appello proposto va dichiarato, come già detto, inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla F.C. Messina Peloro S.r.l.di Messina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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