F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006 8. APPELLO DELL’A.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISA/MASSESE DEL 28.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 363/C del 31.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 05/06/2006 8. APPELLO DELL’A.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISA/MASSESE DEL 28.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 363/C del 31.5.2006) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 357/C del 29.5.2006, il Giudice Sportivo presso al Lega Nazionale Professionisti Serie C ha respinto il reclamo proposto dall’U.S. Massese al fine di ottenere - in dipendenza di pretese intemperanze poste in essere nel finale della gara Pisa/Massese del 28.5.2006 da una parte della tifoseria del Pisa presente sugli spalti, e sostenendo che tali fatti avrebbero alterato in modo evidente e determinante il regolare svolgimento della gara - l’irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 a carico del Pisa Calcio. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo avanti alla Commissione Disciplinare la stessa U.S. Massese, proponendo una ricostruzione dei fatti che avrebbero pretesamente alterato lo svolgimento della gara non dissimile da quella accertata prime cure, ma contestando l’interpretazione che degli stessi avrebbe dato il Giudice Sportivo. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 363/C del 31.5.2006 la Commissione Disciplinare adita ha respinto il suddetto reclamo, reputandolo infondato sulla considerazione assorbente che nella convergenza assoluta di tutti gli atti ufficiali sulla ricostruzione dei fatti, la valutazione della potenzialità dei medesimi di alterare il regolare svolgimento della gara sia istituzionalmente demandata al direttore di gara, il quale, tanto nel primo rapporto, quanto nel successivo supplemento, ha in maniera chiara ed univoca riferito come i fatti denunziati dalla reclamante non avessero in alcun modo alterato il normale svolgimento della gara in questione. Avverso tale deliberazione ha ulteriormente proposto appello avanti a questa C.A.F. l’U.S. Massese, sostanzialmente riproponendo le medesime doglianze che già costituivano l’oggetto del reclamo presentato avanti alla Commissione Disciplinare ed in ogni caso svolgendo censure nei confronti dell’impugnato provvedimento esclusivamente basate sulla richiesta di diversa valutazione di quelle medesime circostanza di fatto, già dedotte nei precedenti gradi di giudizio. Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto gravame sia inammissibile. L’appellante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è preclusa dall’art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Massese 1919 S.r.l. di Massa e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it