F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006 2. APPELLO DELLA S.S. GREGORIANA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE AI CALCIATORI, TESTA FRANCESCO FINO AL 7.4.2010, MILANI PAOLO FINO AL 31.3.2007 E CRIELESI AURELIANO FINO AL 31.7.2006. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com Uff. n. 95 dell’11.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006 2. APPELLO DELLA S.S. GREGORIANA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE AI CALCIATORI, TESTA FRANCESCO FINO AL 7.4.2010, MILANI PAOLO FINO AL 31.3.2007 E CRIELESI AURELIANO FINO AL 31.7.2006. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com Uff. n. 95 dell’11.5.2006) Contro il provvedimento della Commissione Disciplinare che aveva confermato le squalifiche dei calciatori Testa, Milani e Crielesi pur riducendone la durata, propone appello la S.S. Gregoriana riproponendo in questa sede una serie di doglianze in fatto concernenti le errate indicazioni provenienti dal Direttore di Gara circa i comportamenti dei giocatori ed insistendo in particolare sulla illegittima ed ingiusta squalifica del giocatore Testa che andrebbe revocata mentre ridotte ancora dovrebbero essere le sanzioni inflitte al Milani e Crielesi. A tali fini richiede che vengano disposti ulteriori mezzi istruttori come un confronto tra il Direttore di Gara ed alcuni testimoni. Il reclamo della S.S. Gregoriana è invero inammissibile posto che le motivazioni del reclamo, al di là della terminologia apparente utilizzata per definire il mezzo d’impugnazione, altro non propongono che una rivisitazione del merito delle questioni già sottoposte al giudizio, esaminate e valutate dalla Commissione Disciplinare. Ed è pacifico che trattandosi di terzo grado di giudizio non possono essere sottoposte alla C.A.F., ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. d) C.G.S. questioni attinenti al merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla S. S. Gregoriana di San Gregorio da Sassola (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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