F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006 5. APPELLO DELL’A.S. ANDRATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE IACONIS FRANCESCO FINO AL 18.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 46 del 25.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006 5. APPELLO DELL’A.S. ANDRATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE IACONIS FRANCESCO FINO AL 18.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 46 del 25.5.2006) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 25.5.2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla A.S. Andrate avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo, chiamato a pronunziarsi in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Andrate/Pontechiasso del 17.4.2006, aveva omologato il risultato conseguito sul campo e respingeva il medesimo reclamo relativamente alle sanzioni inflitte, per gli stessi fatti, a calciatori della società (Com. Uff. n. 36 del 28.4.2006). Spiegava la Commissione, in estrema sintesi, che l’arbitro della gara aveva confermato integralmente quanto evidenziato nel referto e che la (conseguente) esclusione di ogni dubbio in ordine ai soggetti che si erano resi protagonisti dei fatti doveva comportare il rigetto del reclamo. Avverso tale decisione proponeva appello la A.S. Andrate che evidenziava ancora una volta come l’arbitro fosse incorso in errore nell’individuare uno dei calciatori, dal momento che lo stesso, espulso, si era allontanato dal terreno di gioco. Faceva presente, inoltre, di non aver richiesto in sede di reclamo alla Commissione Disciplinare la non omologazione del risultato della gara, ma di essersi limitata a segnalare un errore nell’indicazione del punteggio contenuto nella delibera di Giudice Sportivo. L’appello della A.S. Andrate non è ammissibile. Ai sensi dell’art. 33 punto 1 lettere b) e c) del C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d’Appello sia per violazione o falsa applicazione delle norme federali espressamente richiamate che per omessa … motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel caso in esame la società Andrate non ha proposto appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine dal presunto errore in cui sarebbe incorso l’arbitro nell’individuare un calciatore. Va da sé, di conseguenza, che l’appello, proposto fuori dai casi di cui all’art. 33 punto 1 C.G.S., deve esser dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi (non condivisibili, peraltro) in forza dei quali l’arbitro sarebbe caduto in errore. Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 punto 1 C.G.S., che ai sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l’appello della società Andrate non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle altre materie normativamente previste; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all’origine del presente procedimento. Discende da quanto fin qui rilevato che l’appello proposto va dichiarato, come già detto, inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Andrate di Fino Mornasco (Como) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it