F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006 6. APPELLO DELL’ A.S. BELVEDERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT A.S. BELVEDERE/F.C. BOCA PELLARO 1921 DEL 14.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 140 del 29.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006
6. APPELLO DELL’ A.S. BELVEDERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY-OUT A.S. BELVEDERE/F.C. BOCA PELLARO 1921 DEL 14.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 140 del 29.5.2006)
In data 14.5.2006 si svolgeva la gara valevole per i play out del Campionato di Eccellenza Comitato Regionale Calabria, tra la A.S. Belvedere e il Boca Pellaro 1921 terminata con il punteggio di 1 a 0 a favore della A.S. Belvedere. Alla fine del primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi, il calciatore Morabito Alessandro, portiere del Boca Pellaro 1921, veniva colpito con un forte pugno ad una tempia dal calciatore di riserva della società Belvedere Maddalo Gianluca e non era più in grado di disputare il secondo tempo della partita. A seguito del reclamo della società F.C. Boca Pellaro 1921 il Giudice Sportivo infliggeva cinque gare di squalifica al calciatore Maddalo Gianluca e alla società Belvedere, oggettivamente responsabile della menomazione al potenziale atletico della squadra avversaria, la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2006/2007 ritenendo non applicabile tale penalizzazione alla fase dei play out. Avverso tale decisione proponevano reclamo la F.C. Boca Pellaro - che chiedeva la vittoria a tavolino dell’incontro - e la A.S. Belvedere - che chiedeva sostanzialmente di sanzionare solo il giocatore Maddalo Gianluca -. La Commissione Disciplinare, ritenendo che il fatto aveva influito sul regolare svolgimento dell’incontro e che lo stesso era oggettivamente riferibile alla società, riformava la delibera del Giudice Sportivo e irrogava alla A.S. Belvedere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 considerando l’episodio in esame riconducibile a quanto previsto e sanzionato dall’incipit del 1° comma dell’art. 12 C.G.S. Con ricorso ritualmente proposto la A.S. Belvedere ha impugnato tale decisione davanti a questa Commissione d’Appello Federale assumendo che la accertata condotta violenta del proprio giocatore sarebbe sanzionabile solo ai sensi dell’art. 14 n. 2 bis lett. c) C.G.S. che prevede unicamente la punizione del calciatore e non anche la accessoria responsabilità della società. La F.C. Boca Pellaro 1921 nelle controdeduzioni si oppone a tale interpretazione della normativa e insiste nel chiedere la conferma di quanto già deciso dalla Commissione Disciplinare. Orbene, rileva al riguardo questa Commissione d’Appello Federale che erroneamente la Commissione Disciplinare ha considerato il caso in esame come un fatto che abbia influito sul regolare svolgimento della gara o ne abbia impedito la regolare effettuazione come testualmente recita l’incipit del 1° comma dell’art. 12 C.G.S.. In realtà la gara si è svolta regolarmente e l’episodio che ha impedito al portiere Morabito di rientrare in campo non ha inciso sulla prosecuzione dell’incontro che si deve ritenere concluso in modo regolare. Ciò che rileva è che l’episodio ha invece certamente determinato una menomazione del potenziale atletico della F.C. Boca Pellaro 1921 ad opera di un calciatore della A.S. Belvedere. L’ipotesi è espressamente disciplinata dalla seconda parte del 1° comma dell’art. 12 C.G.S. che prevede fatti e situazioni che abbiano comportato alterazioni del potenziale atletico di una squadra. È pur vero che tale disposizione si riferisce a fatti imputabili ad accompagnatori o sostenitori di una società ma sul punto più volte questa Commissione d’Appello Federale ha avuto modo di affermare che la posizione dei giocatori in panchina, finché non vengono impiegati in campo, deve assimilarsi a quella degli accompagnatori o sostenitori della società. Ne deriva che, ritenuta la oggettiva e inconfutabile responsabilità della società A.S. Belvedere la sanzione applicabile al caso di specie è quella di togliere alla predetta società i punti guadagnati in siffatto modo sul campo così come stabilito dall’ultima parte del 1° comma dell’art. 12 C.G.S.. Ne consegue che in parziale accoglimento del ricorso della A.S. Belvedere occorre ripristinare il risultato conseguito sul campo e infliggere alla suddetta società la penalizzazione dei 3 punti conquistati al termine della gara. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Belvedere di Belvedere Marittimo (Cosenza), ripristina il risultato di 1 – 0 conseguito in campo nella gara A.S. Belvedere/F.C. Boca Pellaro 1921 del 14.5.2006, infliggendo alla suddetta società la penalizzazione di punti 3 con riferimento al campionato in corso. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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