F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006 7. APPELLO DELL’A.S.D. MARSAGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA RISPETTIVAMENTE INFLITTA AI CALCIATORI CERVINI CLAUDIO FINO AL 5.4.2008 E CHIAPPAROLI GIOVANNI FINO AL 5.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006
7. APPELLO DELL’A.S.D. MARSAGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA RISPETTIVAMENTE INFLITTA AI CALCIATORI CERVINI CLAUDIO FINO AL 5.4.2008 E CHIAPPAROLI GIOVANNI FINO AL 5.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna (Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006) respingeva il ricorso proposto dalla U.S. Marsaglia avverso le decisioni del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 40 del 27.4.2006), confermando le sanzioni della squalifica inflitta fino al 5.4.2008 al calciatore Cervini Claudio e quella fino al 5.4.2009 al calciatore Chiapparoli Giovanni in relazione alla gara del Marsaglia/River Club del 2.4.2006. L’U.S. Marsaglia proponeva appello avverso tale decisione non rispettando i termini di cui al comma 2 dell’art. 33 C.G.S., che prescrive che l’appello deve essere inviato entro il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale appellato. Per questi motivi la C.A.F, dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, l’appello della A.S.D. Marsaglia di Corte Brugnatella (Piacenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 64/C del 12/06/2006 7. APPELLO DELL’A.S.D. MARSAGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA RISPETTIVAMENTE INFLITTA AI CALCIATORI CERVINI CLAUDIO FINO AL 5.4.2008 E CHIAPPAROLI GIOVANNI FINO AL 5.4.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006)"