F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI: – ZINI SIMONE, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI FIRENZE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. – BABBINI ASCANIO, PRESIDENTE DELLA SOC. A.S.D. ASCA CALCIO ANGHIARI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. – E DELLA SOCIETA A.S.D. ASCA CALCIO ANGHIARI, PER RESPONSABILITA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S.

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI: - ZINI SIMONE, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI FIRENZE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. - BABBINI ASCANIO, PRESIDENTE DELLA SOC. A.S.D. ASCA CALCIO ANGHIARI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. - E DELLA SOCIETA A.S.D. ASCA CALCIO ANGHIARI, PER RESPONSABILITA DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. Nel deferimento, le incolpazioni, che si fondano su documentata relazione dell’Ufficio indagini della F.I.G.C. in data 20.3.2006, sono cosi esposte: - il sig. Simone Zini, arbitro della gara tra le società Sulpizia e Asca Anghiari, ad onta di quanto dallo stesso diversamente affermato sia nel referto che successivamente nel supplemento di rapporto al Giudice Sportivo ed all’incaricato dell’Ufficio Indagini, aveva espulso i calciatori Goretti Claudio e Micheli Samuele e non Chiasserini Alessandro che non aveva preso parte alla competizione; - nella fattispecie in esame non può ravvisarsi alcun errore scusabile, nel comportamento del Direttore di gara; - lo stesso ha violato i principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. del C.G.S.; - nei fatti di cui sopra si configurano, ai sensi dell’art.1 comma 1 del C.G.S. sia la responsabilità del Presidente della società A.S.D. Asca Calcio Anghiari, sig. Ascanio Babbini, sia ai sensi dell’art.2, comma 4, del C.G.S. la responsabilità diretta della stessa società per le violazioni contestate al suo presidente. Presentati gli atti alla Commissione d’Appello Federale, il Presidente, ex art. 37 C.G.S., disponeva la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all’uopo la data del 13.9.2006. A seguito di ciò venivano depositate presso la Segreteria della Commissione d’Appello Federale: - memoria difensiva del sig. Simone Zini, che confermava la ricostruzione del fatto come riportata nel rapporto arbitrale sulla gara; - memoria difensiva del sig. Ascanio Babbini e della società A.S.D. Asca Calcio Anghiari,che nominavano proprio difensore l’avv. Mauro Messeri, eccepivano la nullità e/o l’inesistenza giuridica del deferimento e della conseguente convocazione di fronte alla Commissione d’Appello Federale (per mancata indicazione del fatto in concreto addebitato ai medesimi); sostenevano la inutilizzabilità di alcuni atti acquisiti dall’Ufficio indagini, chiedevano l’ammissione di testimonianze e l’acquisizione di documenti e dichiarazioni allegati alla memoria. Alla udienza del 13.9.2006, registrate le presenze delle parti e dei difensori, il Presidente apriva il dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale illustrava le incolpazioni e in particolare precisava che quella a carico del Presidente della società A.S.D. Asca Calcio Anghiari riguardava le dichiarazioni rese dal predetto all’Ufficio indagini (confermative di quelle arbitrali). Concludeva chiedendo la comminatoria delle seguenti sanzioni: - Simone Zini, inibizione per un anno e sei mesi; - Ascanio Babbini, Presidente della società A.S.D. Asca Calcio Anghiari, inibizione per un anno; - società A.S.D. Asca Calcio Anghiari, €500 di ammenda. Prendeva quindi la parola l’arbitro Simone Zini, confermando le dichiarazioni rese nel referto di gara. L’avv. Mauro Messeri, per il signor Ascanio Babbini e per la società A.S.D. Asca Calcio Anghiari, illustrava quindi le difese già svolte in memoria e insisteva nelle domande istruttorie e di proscioglimento in essa contenute. Il signor Babbini a sua volta ribadiva la correttezza del suo comportamento. Allo stato degli atti la incolpazione dell’arbitro sig. Simone Zini non trova sufficienti elementi di sostegno probatorio. Nel referto relativo alla gara tra la società Sulpizia e la A.S.D. Asca Calcio Anghiari svoltasi il 4.12.2005 il signor Zini attesta di avere espulso al 48’ del secondo tempo il calciatore Chiasserini Alessandro della società Anghiari perche dopo un fallo da lui subito si rialzava da terra e urlava verso un avversario : “testa di cazzo ti spezzo bastardo”. Risulta dallo stesso referto che il Chiasserini era entrato in campo all’inizio del secondo tempo con il numero 13 in sostituzione del n. 6 Tuti. Da alcune dichiarazioni acquisite dall’Ufficio indagini risulterebbe invece che in realtà il Chiasserini non e mai entrato in campo e che le espulsioni sanzionate a fine gara sarebbero state due e avrebbero riguardato i calciatori della società A.S.D. Asca Calcio Anghiari Claudio Goretti n. 16 e Samuele Micheli n. 4. Tali dichiarazioni sono state rese dal Presisente, dall’allenatore e dal calciatore capitano della società Sulpizia, nonche dal Brigadiere capo dell’Arma della Stazione di Pieve S.Stefano. Analoghe dichiarazioni sono state rese dal Dirigente responsabile della società U.T. Chimera che ha incontrato la A.S.D. Asca Calcio Anghiari nella giornata di campionato successiva a quella in questione e che ha affermato di avere avuto notizia del fatto a seguito di telefonata anonima e di averne accertato la fondatezza dopo colloquio telefonico con il presidente della società Sulpizia. Infine la notizia delle due espulsioni trova riscontro in una cronaca giornalistica del corrispondente del Corriere di Arezzo, signor Franceschetti, che interpellato telefonicamente, ha confermato la circostanza all’Ufficio indagini. Per contro il Presidente della A.S.D. Asca Calcio Anghiari ha confermato il rapporto arbitrale. La difesa della societa incolpata ha prodotto poi una dichiarazione dell’allenatore della squadra, dalla quale risulta da un lato che il calciatore autore della reazione per il fallo subito era Claudio Goretti e che dopo l’episodio si era acceso un “parapiglia” al quale avevano partecipato calciatori di entrambe le squadre (ivi compresi alcuni tesserati della panchina dell’Anghiari). Nella circostanza l’arbitro avrebbe alzato il cartellino rosso, senza che risultasse chiaro, sul momento, quale calciatore fosse stato espulso. Va aggiunto che in altra cronaca giornalistica della gara in questione non si fa cenno ad espulsioni. Le dichiarazioni quindi non sono omogenee e non sembrano fornire, a fronte del valore probatorio privilegiato del rapporto arbitrale, sicuro riscontro alla tesi accusatoria circa l’omessa indicazione dei due giocatori espulsi. Ne tanto meno l’eventuale errore arbitrale, allo stato degli atti, sembra potersi ricollegare ad un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono contraddistinguere ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva (art. 1 , comma 1, C.G.S.). Al riguardo non viene ripreso nel deferimento l’unico elemento al quale potrebbe ricondursi la violazione di detti principi: la presenza (peraltro giustificata in modo attendibile dagli interessati) di due tesserati (un dirigente, signor Zoi, e l’allenatore, sig. Parri) della società A.S.D. Asca Calcio Anghiari nello spogliatoio dell’arbitro dopo la gara. In proposito l’Ufficio indagini rileva che non c’e stata possibilità di appurare quanto i due dirigenti dell’Asca si siano intrattenuti nello spogliatoio dell’arbitro e cosa si siano detti. Il proscioglimento dell’arbitro comporta quello del signor Ascanio Babbini, per il quale il deferimento risulta oltre tutto generico e che nella sua dichiarazione all’Ufficio indagini conferma nella sostanza il referto arbitrale. Di conseguenza va prosciolta anche la società A.S.D. Asca Calcio Anghiari. Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale, esaminato il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie i Sig.ri Zini Simone e Babbini Ascanio e la società A.S.D. Asca Calcio Anghiari di Anghiari (Arezzo) dalle violazioni rispettivamente ascritte.
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