F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 5. APPELLO DEL CALCIATORE TENAGLIA MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – com. Uff. n. 73 del 25.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 5. APPELLO DEL CALCIATORE TENAGLIA MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - com. Uff. n. 73 del 25.5.2006) Con atto di impugnazione in data 20.6.2006, il signor Tenaglia Mirko si duole innanzi a questa Commissione d’Appello Federale della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale dell’Abruzzo (pubblicata mediante affissione del Com. Uff. n. 73 del 25.5.2006), la quale, a seguito del ricorso da esso Tenaglia proposto avverso il provvedimento di squalifica del competente Giudice Sportivo, aveva deliberato di ridurre la squalifica medesima (irrogata sino al 30.6.2008) sino al termine del 30.6.2007. Deduce il ricorrente l’inadeguatezza e l’eccessiva severità della sanzione siccome determinata in sede di ricorso, sollecitandone la revoca, ovvero, in subordine, la ulteriore riduzione da parte della Commissione d’Appello Federale. Va immediatamente osservato che il gravame deduce essenzialmente una questione di merito, dato che la stessa inerisce alla congruità del regime della sanzione nella fattispecie applicato, e che, comunque, avuto riguardo alle competenze riservate alla Commissione d’Appello Federale allorché la medesima si pronuncia quale Giudice di terza istanza, come accade nel caso di esame (le quali sono per come e noto limitate - ex art. 33, 1 comma lett. a), b), c) C.G.S. - ad aspetti di diritto ovvero ai profili di omissione o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia), il (gravame) medesimo e da ritenersi inammissibile, in quanto proposto fuori dai casi consentiti. Dal tenore testuale delle argomentazioni articolate in ricorso, si trae, invero, inequivocabilmente, che l’impugnante non individua, nella decisione censurata, vizi di violazione di legge o motivazionali, ma si limita a lamentare la sproporzionata gravosità - a suo dire - della punizione inflitta, sollecitando un intervento riparatore o adeguatore di questa Commissione d’Appello Federale, che esula pero dalle potestà alla medesima spettanti secondo il C.G.S.. Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. d) C.G.S. l’appello come sopra proposto dal Sig. Tenaglia Mirko e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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