F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 6. APPELLO DELL’A.S. VARESE 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TROIANO ALESSANDRO FINO AL 15.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. uff. n. 181 dell’1.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 6. APPELLO DELL’A.S. VARESE 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TROIANO ALESSANDRO FINO AL 15.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. uff. n. 181 dell’1.6.2006) Il calciatore Alessandro Troiano, in forza all’ A.S. Varese 1910 S.r.l. (Lega Nazionale Dilettanti Campionato Nazionale Girone A), durante la gara disputatasi il 7.5.2006 tra il Voghera e il Varese era stato espulso dal campo, in quanto, come si legge nel rapporto dell’arbitro, dopo aver subito un intervento falloso da parte di un calciatore avversario da me rilevato, a gioco fermo colpiva volontariamente il calciatore avversario stesso con una violenta gomitata al volto, procurandogli la rottura di due denti e costringendolo ad essere sostituito per essere sottoposto ad accertamenti medici. Il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 160, in data 8.5.2006) infliggeva al Troiano la squalifica sino al 15.11.2006, con la seguente motivazione: a gioco fermo ed in reazione, colpiva con una violenta gomitata al volto un avversario procurandogli la rottura di due denti. Il calciatore doveva essere sostituito e ricorrere alle cure dei sanitari. Sanzione cosi determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett .c) C.G.S. ed in considerazione della particolare gravita della condotta violenta .. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 181 dell’1.6.2006) respingeva il reclamo della A.S. Varese 1910 S.r.l. e confermava la squalifica, sui rilievi che: - alla stregua dei documenti ufficiali di gara, aventi fede privilegiata, ai sensi dell’art. 31 lett. a 1) i confronti dell’avversario; - la visione della cassetta video della gara (visione richiesta dalla società) e inammissibile ai sensi dell’art. 31 C.G.S.. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha presentato reclamo la A.S. Varese 1910 S.r.l., deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 14 C.G.S., nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sull’assunto che : - la decisione impugnata non contiene alcun riferimento motivazionale utile ad esplicitare i criteri utilizzati per la individuazione e la commisurazione della sanzione; in modo del tutto generico sarebbe stata ritenuta applicabile la fattispecie dell’art. 14 comma 2 bis lett. c) C.G.S., piuttosto che quella, meno grave, dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) C.G.S.; - la sanzione risulterebbe pertanto eccessiva, tanto più ove si consideri, da un lato, che la caduta di due denti riguarderebbero un ponte mobile, vale a dire denti non infissi nelle gengive (in tal senso la società produce dichiarazione del calciatore del Voghera) e dall’altro che in casi analoghi, dettagliatamente menzionati, la giustizia sportiva ha applicato sanzioni meno gravi. Il ricorso e inammissibile, in quanto investe questioni di merito, estranee al giudizio di questa Commissione d’Appello Federale, adita come giudice di terzo grado, (cfr. art. 33, comma 1, C.G.S.). Nella decisione impugnata si richiama la ricostruzione dei fatti quale emerge dal rapporto arbitrale, se ne sottolinea la fede privilegiata e, con giudizio di merito (sinteticamente ma sufficientemente esternato) si ritengono i fatti stessi come contraddistinti da particolare gravita della condotta violenta nei confronti dell’avversario. Non sono idonee ad incrinare tale giudizio le citazioni di precedenti, che al più potrebbero indurre ad una inammissibile nuova valutazione di merito, e le allegazioni probatorie (dichiarazione del calciatore del Voghera), che confermano le dichiarazioni rese dalla società Varese avanti alla Commissione disciplinare e da questa disattese come detto in modo congruo, quanto ai profili suscettibili di esame in questo grado di giudizio. Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S, l’appello come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.r.l. di Varese, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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