F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VERDONE GIUSEPPE, GIA COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 C.G.S. E 40 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA DELLA F.I.G.C..

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VERDONE GIUSEPPE, GIA COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 C.G.S. E 40 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA DELLA F.I.G.C.. In relazione ad un’irregolarità amministrativo-contabile per comportamenti attribuibili al signor Verdone Giuseppe, responsabile della vendita dei valori federali presso il Comitato Provinciale di Campobasso per la Stagione Sportiva 2004/2005, la Procura Federale, acquisiti gli atti di indagine relativi al parziale versamento da parte del Comitato Provinciale di Campobasso al Comitato Regionale Molise del Settore Giovanile e Scolastico degli introiti conseguenti alla vendita di cartellini annuali per la stagione sportiva 2004/2005, non prima di aver ritenuto la sussistenza della competenza a giudicare di questa C.A.F. (sui dirigenti federali), in virtù dell’art. 31, comma 1, dello Statuto Federale, dato il combinato disposto dell’art. 27 dello Statuto Federale, deferiva il predetto per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 C.G.S. e per violazione dello specifico obbligo, previsto dall’art. 40 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.G.C., di immediato accreditamento sul conto corrente della Federazione delle somme acquisite direttamente. Tanto premesso, questa Commissione, preso atto di quanto sopra, convocava l’incolpato nonché l’organo requirente per l’udienza del 13.9.2006 ove, nonostante rituale e tempestivo avviso nessuno compariva per il Sig. Verdone il quale neppure depositava memorie. L’Ufficio di Procura dopo breve intervento concludeva per l’affermarsi della responsabilità del Sig. Verdone e per la irrogazione allo stesso della sanzione dell’inibizione per mesi 6. Il deferimento merita di essere accolto. Posto che il signor Verdone Giuseppe ha trattenuto l’importo di €1.754,50 - corrispondente alla vendita di n. 232 tessere annuali, del valore di €7,00 cadauna, e di n. 87 “Tessere piccoli amici Carige”, del valore di €1,50 - dal momento dell’incasso (nella Stagione Sportiva 2004/2005) sino al 23.1.2006, data in cui il predetto ha restituito l’intero ammanco e considerato che con la rifusione del di quanto sottratto ha, di fatto, ammesso la propria responsabilità, e importante rilevare che nella quantificazione della pena, il sia pur apprezzabile comportamento del deferito consistente nella restituzione del maltolto, non può offuscare l’oggettiva gravita della condotta che, la C.A.F. ritiene di dover stigmatizzare con la sanzione dell’inibizione per un periodo non inferiore a mesi 6. Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale, in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Verdone Giuseppe responsabile delle violazioni ascrittegli e gli infligge la sanzione dell’inibizione per mesi 6.
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