F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 4. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI: – LETA GIOVANNA, PRESIDENTE DELL’A.S. VITTORIA CALCETTO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 2 E 3 DELLE N.O.I.F.; – LETA ALFONSO, ARBITRO FUORI QUADRO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. EX ART. 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE; – DELL’A.S. VITTORIA CALCETTO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S.

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 14/09/06 4. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI: - LETA GIOVANNA, PRESIDENTE DELL’A.S. VITTORIA CALCETTO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 2 E 3 DELLE N.O.I.F.; - LETA ALFONSO, ARBITRO FUORI QUADRO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. EX ART. 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE; - DELL’A.S. VITTORIA CALCETTO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. Con nota 112/259pf/SP/ma del 24.7.2006, comunicata ritualmente agli interessati, il Procuratore Federale, in seguito all’esposto precedentemente presentato dalla calciatrice minorenne Jessica Cinquerrui ed all’esame delle risultanze dei successivi accertamenti condotti dall’Ufficio Indagini, deferiva dinanzi a questa Commissione di Appello Federale i signori Giovanna Leta, presidente dell’A.S. Vittoria Calcetto femminile, e Alfonso Leta, osservatore tesserato arbitro f.q., nonché l’A.S. Vittoria Calcetto femminile, per rispondere: - i primi due della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., sia in relazione all’esercizio di fatto dell’attività di dirigente della A.S. da parte del signor Alfonso Leta in luogo della sorella Giovanna, sia per la sottoscrizione ritenuta falsa in calce alla corrispondenza e al modulo di tesseramento, ed il secondo altresì per violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale per aver proposto querela contro la calciatrice; - la società per le violazioni ascritte al proprio Presidente sig.ra Giovanna Leta. Circa l’addebito di non aver provveduto alle necessarie attività di tutela sanitaria in favore della calciatrice Cinquerri, e ciò in particolare nel corso della Stagione Sportiva 2004/2005, il Procuratore Federale rilevava che competente per il deferimento dinanzi alla Commissione Disciplinare era il Commissario straordinario della F.I.G.C. Questa C.A.F., acquisito il fascicolo allegato al deferimento, a mezzo raccomandata 6257.9 AM/fp della segreteria in data 29.8.2006 convocava regolarmente il Procuratore Federale e gli interessati per l’adunanza del 13.9.2006 alle ore 14.00. All’adunanza cosi convocata nessuno compariva per l’A.S. Vittoria calcetto femminile ne comparivano i sigg. Giovanna Leta e Alfonso Leta. Era presente l’Ufficio del Procuratore Federale che concludeva chiedendo l’irrogazione della pena di 2 anni e mesi 6 di inibizione per il signor Alfonso Leta, di 1 anno di inibizione per la sig.ra Giovanna Leta e dell’ammenda di €500,00 per la A.S. Vittoria calcetto femminile. Non contestata con riguardo alla posizione del sig. Alfonso Leta, e la violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale, avendo l’incolpato proposto querela per diffamazione nei confronti della sig.na Cinquerrui in data 31.10.2005, e ciò in pacifica violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 27 Statuto federale. Dagli elementi acquisiti da questa Commissione risulta, peraltro, sufficiente dimostrazione anche degli ulteriori addebiti di cui sono incolpati i sigg. Alfonso e Giovanna Leta, e segnatamente di aver il primo esercitato, pur essendo arbitro fuori quadro, di fatto il ruolo di dirigente di vertice della A.S. Vittoria calcetto femminile in luogo della sorella Giovanna Leta che da parte sua ha consentito a tale sostituzione nel ruolo direttivo da essa formalmente rivestito. La contestata sottoscrizione del modulo di tesseramento appare ictu oculi da un semplice confronto tra detta sottoscrizione e quelle dei due incolpati. Al di la dei rilievi formulati dalla calciatrice Cinquerrui nell’esposto e delle sintetiche risultanze degli accertamenti dell’Ufficio Indagini, e anche alla luce del comportamento processuale delle parti, risulta peraltro dalla nota inviata dalla sezione di Ragusa del Comitato Regionale Sicilia dell’A.I.A. in data 7.8.2006 prot. 06-2006/2007-AB, non solo la precedente sottoposizione dell’incolpato a procedimenti disciplinari (conclusisi invero con sanzioni comminate per altri capi di imputazione e, invece, con il proscioglimento relativamente a quello qui in esame) ma altresì la testimonianza del Presidente della sezione di Ragusa (sig. Andrea Battaglia) contenuta nella nota menzionata e in allegato più di un articolo giornalistico in cui lo stesso Alfonso Leta e indicato quale direttore generale della A.S. Vittoria calcetto femminile, elementi questi che complessivamente fanno ritenere a questa Commissione raggiunto il convincimento in ordine alla sussistenza delle incolpazioni ascritte ai sigg. Giovanna e Alfonso Leta in merito alla carica direttiva. Per tali ragioni, la C.A.F., riunita a Roma nella propria sede in data 13.9.2006, ritenuta in conformità del precedente indirizzo giurisprudenziale la propria competenza a decidere in primo grado sul deferimento conformemente ai rilievi della Procura Federale, e ritenuta la rilevanza disciplinare dei fatti di cui in narrativa, in accoglimento delle richieste del Procuratore Federale cosi dispone in ordine al deferimento dei sigg. Alfonso Leta, Giovanna Leta e A.S. Vittoria calcetto femminile: Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge, rispettivamente: „X Sig.ra Giovanna Leta, la sanzione dell’inibizione per la durata di anni 1; „X Sig. Alfonso Leta, la sanzione dell’inibizione per la durata di anni 2 e mesi 6; „X A.S. Vittoria Calcetto Femminile di Vittoria (Ragusa), la sanzione dell’ammenda di £500,00.
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