F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 3. APPELLO DEL CALCIATORE TOMASIN WERNER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DEL RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DELL’ART. 40.9 C.G.S. PER INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. 52 del 22.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 3. APPELLO DEL CALCIATORE TOMASIN WERNER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DEL RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DELL’ART. 40.9 C.G.S. PER INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. 52 del 22.6.2006) Con il ricorso indicato in epigrafe, il signor Tomasin Werner, tesserato con la società Virtus Corno, inquadrata nell’organico di 1a categoria dei campionati organizzati dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, ha impugnato per vizio di forma la decisione di cui in epigrafe, in quanto emessa su richiamo, da parte del Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, degli atti di una delibera assunta il 17.5.2006 dal Giudice Sportivo dello stesso Comitato Regionale. Il ricorso appare fondato e come tale merita accoglimento. Infatti l’art. 40/9 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che il Presidente Regionale “possa richiamare gli atti di procedimenti di primo grado svolti innanzi ai Giudici Sportivi dei Comitati Provinciali o Locali quando ritengano che i provvedimenti adottati siano incongrui, illegittimi o comunque irregolari”. Nel caso di specie, invece, il procedimento non si era svolto innanzi al giudice sportivo di un comitato provinciale o locale, bensì di un giudice sportivo regionale, per cui l’eventuale impugnativa, ai sensi dell’art. 33.2 dello stesso codice avrebbe potuto essere esercitata unicamente dal Presidente Federale. Per questi motivi la Corte d’Appello Federale, in accoglimento del predetto ricorso, annulla la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale F.V.G. di cui al Comunicato Ufficiale n.52/17 del 22.6.2006 e per l’effetto il provvedimento di squalifica in essa contenuto sino al 31.12.2006 per il signor Tomasin Werner. e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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