F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 4. APPELLO DELL’A.S.D. VIRTUS CALCIO BOLOGNA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE INFLITTE AL SIG. CALANCHINI ENRICO FINO A TUTTO IL 28.3.2008 E AL SIG. CERVADORO ROBERTO FINO A TUTTO IL 20.6.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 45 del 17.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 4. APPELLO DELL’A.S.D. VIRTUS CALCIO BOLOGNA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE INFLITTE AL SIG. CALANCHINI ENRICO FINO A TUTTO IL 28.3.2008 E AL SIG. CERVADORO ROBERTO FINO A TUTTO IL 20.6.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 45 del 17.5.2006) La A.S.D. Virtus Calcio Bologna ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 45 del 25.5.2006 (riunione del 17.5.2006) relativa alle sanzioni inflitte al Dirigente Calanchini Enrico e all’allenatore Cervadoro Roberto (gara di calcio a 5 Corticella/Virtus Calcio Bologna del 28.3.2006). Il ricorso, diretto a ottenere un ridimensionamento delle sanzioni inflitte in 1° grado, risulta spedito il 20.6.2006 (data del timbro postale della raccomandata) e, quindi, è palesemente fuori termine, non essendo stato rispettato il termine perentorio di giorni sette dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, di cui al punto a) del 2° comma dell’art. 33 C.G.S. Di conseguenza, il ricorso è manifestamente inammissibile per tardività ai sensi del suddetto art. 33, 2° comma, lett. a), C.G.S. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2 C.G.S, per tardività, l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Virus Calcio di Bologna, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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