F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 7. APPELLO DELL’A.S. PALERMO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 1 DELL’1.7.2005 DELLA L.N.D. E DEL COM. UFF. N. 1 DEL 2.8.2005 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 729 del 6.7.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 7. APPELLO DELL’A.S. PALERMO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 1 DELL’1.7.2005 DELLA L.N.D. E DEL COM. UFF. N. 1 DEL 2.8.2005 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 729 del 6.7.2006) Con il ricorso indicato in epigrafe la A.S. Palermo Futsal ha proposto appello avverso la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 per aver omesso di partecipare con una propria squadra al campionato juniores di calcio a cinque organizzato dal rispettivo Comitato Regionale o, alternativamente, ad un campionato organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico. La ricorrente deduce a sua difesa la circostanza di aver stipulato un accordo di collaborazione tecnica con altra società appartenente allo stesso Comitato Regionale, in virtù del quale quest’ultima associazione si sarebbe fatta carico di garantire la partecipazione della formazione juniores nell’omonimo campionato con atleti di propria provenienza ma temporaneamente tesserati per l’A.S. Palermo. Il ricorso si palesa infondato, poiché l’accordo che si asserisce intervenuto fra le due società in questione e le relative motivazioni non presentano in ogni caso rilevanza e non avrebbero comunque alcun valore esimente in ordine ai doveri che incombevano direttamente sulla appellante e che sono rimasti inadempiuti. Per questi motivi la Corte d’Appello Federale respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Palermo Futsal di Palermo e dispone incamerarsi la tassa reclamo..
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