F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06 8. APPELLO DELL’U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ALBANI LEONARDO FINO A TUTTO IL 30.6.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 1 del 12.7.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/09/06
8. APPELLO DELL’U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ALBANI LEONARDO FINO A TUTTO IL 30.6.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 1 del 12.7.2006)
La U.S.D. Classe ha presentato ricorso avverso la decisone del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 1 del 12.7.2006 relativa alla sanzione inflitta al calciatore Albani (gara Classe/San Rocco del Torneo “W. Montanari”, Categoria Allievi, del 6.6.2006). Il ricorso, che risulta tempestivo, è esclusivamente diretto a ottenere una riduzione della sanzione inflitta al calciatore Albani, previo riesame dei fatti al fine “di poter individuare circostanze attenuanti da tenere in debito conto”. I motivi addotti nel ricorso, al di là dell’assoluta genericità degli stessi che non sono neanche indicati specificatamente, sono di solo merito, in quanto si propongono soltanto affermazioni in fatto dirette a prospettare una diversa valutazione dei fatti, senza neanche indicare le norme sostanziali e/o processuali che sarebbero state violate. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dall‘U.S.D. Classe di Ravenna, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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