F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 21/09/06 2. APPELLO DELL’A.S. FORIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. NICOLELLA NICOLA; LA SQUALIFICA PER GARE N. 3 AL CALCIATORE FABIO BRUNELLI, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007, L’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 728 del 4.7.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 21/09/06 2. APPELLO DELL’A.S. FORIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. NICOLELLA NICOLA; LA SQUALIFICA PER GARE N. 3 AL CALCIATORE FABIO BRUNELLI, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007, L’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 728 del 4.7.2006) Con il ricorso di cui in epigrafe il signor Nicola Nicolella, Presidente della A.S. Forio Calcio a 5, ha proposto, in proprio e per la su indicata associazione sportiva, ricorso avverso la decisione in epigrafe indicata con la quale la Commissione Disciplinare aveva inflitto a lui la sanzione della inibizione per mesi 4 ed alla società dell’ammenda di € 2.000,00 per aver utilizzato, nella gara del 24.9.2005 contro il Futsal Potenza, il calciatore Fabio Brunelli, all’epoca ancora tesserato per altra società. Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto. La decisione impugnata ha accertato, in base alla certificazione anagrafica rilasciata dall’Ufficio Tesseramenti ed alla lista di trasferimento sottoscritta dal calciatore e dal presidente della società deferita, che il Brunelli è stato ceduto in prestito dalla A.S. Camilla Cales solo dal 4.11.2005, data di invio della prescritta raccomandata, e che pertanto non poteva essere schierato nelle file della A.S. Forio Calcio a 5 in occasione della gara contestata. In questa situazione non ha alcuna credibilità la tesi sostenuta dalla parte ricorrente secondo cui soltanto dopo la comunicazione dell’Ufficio tesseramenti la società Forio avrebbe appreso che il calciatore risultava all’epoca tesserato per altra società. Vero è che lo stesso atleta non è stato più impiegato nelle partite successive a quella del 24.9.2005, ma tutto lascia supporre che questo atteggiamento, lungi dal dimostrare la presenza di una originaria ed inverosimile buona fede, sia stato ispirato dalla preoccupazione di non insistere impudentemente ed imprudentemente in reiterate violazioni e scorrettezze, suscettibili di provocare reclami e proteste da parte delle compagini avversarie. Ed altrettanto dicasi per la omessa regolarizzazione della posizione del calciatore alla riapertura dei termini, posto che per ottenerne validamente la disponibilità era necessario acquisire il previo consenso della società presso la quale egli era e risultava effettivamente tesserato: intento questo poi in concreto realizzato con il prestito avvenuto a partire dal 4.11.2005 e che concorre ulteriormente ad escludere la ipotizzata buona fede iniziale da parte della società acquirente e del suo organo rappresentativo. Ne consegue la conferma della avvenuta violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ad opera del presidente Nicolella e dell’art.2, comma quarto, dello stesso codice per responsabilità diretta ed oggettiva della A.S. Forio. Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale respinge il predetto ricorso e dispone incamerarsi la tassa reclamo..
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