F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 21/09/06 6. APPELLO DELLA NUOVA NARDO’ CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 5 del 7.7.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 21/09/06 6. APPELLO DELLA NUOVA NARDO’ CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 5 del 7.7.2006). Con Delibera del 7.7.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 5 del 7.7.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale irrogava le seguenti sanzioni: - alla Nuova Nardo Calcio S.r.l., la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, per violazione degli art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. e 7, comma 6-bis, C.G.S.; - al Presidente della medesima società, l’inibizione di anni uno, per violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S.. La decisione faceva seguito al deferimento, disposto in data 18.5.2006 dal Presidente del Comitato Interregionale. Il Presidente constatava l’inadempimento della Nuova Nardò Calcio alla decisione resa, con nota 65/CAE del 5.5.2006, dalla Commissione Accordi Economici: decisione, che condannava la società al pagamento di € 800,00 in favore del calciatore Michele Di Tacchio. La Commissione Disciplinare, preso atto che la decisione della Commissione Accordi Economici è passata in cosa giudicata e che la Nuova Nardò Calcio persiste nell’inadempimento, accoglieva il deferimento. Faceva, dunque, applicazione degli art. 94-ter, commi 11 e 12, N.O.I.F. e 7, commi 6-bis e 7, C.G.S., irrogando alla società ed al suo presidente le citate sanzioni. Con ricorso del 18.7.2006, la Nuova Nardò Calcio S.r.l. impugnava la decisione, chiedendone l’annullamento. Il ricorso della Nuova Nardò Calcio svolge due motivi: in rito, si osserva che partecipando la società, dalla Stagione Sportiva 2005/2006, al Campionato di Eccellenza, competente a decidere sulle questioni disciplinari sarebbe il Comitato regionale Puglia e non il Comitato Interregionale; nel merito, si afferma che la società avrebbe provveduto al pagamento in favore del calciatore Di Tacchio, prima che venisse instaurato il giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare. Entrambi i motivi non sono fondati. Osserva questa Commissione che il diritto al compenso in favore del Di Tacchio sorse per prestazioni da quest’ultimo rese nella Stagione Sportiva 2004/2005. A nulla vale dunque osservare – come, invece, fa la ricorrente – che, nella stagione sportiva 2005/2006, la Nuova Nardò Calcio militasse nel Campionato di Eccellenza. Rilevante, ai fini della competenza, è la stagione sportiva, in cui furono rese le prestazioni da parte del Di Tacchio. Nel merito, giova osservare che l’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. fissa in 30 giorni dalla decisione il termine perentorio, entro cui il soggetto condannato deve adempiere alla propria obbligazione. Essendo la decisione della Commissione Accordi Economici del 5.5.2006, la Nuova Nardò Calcio avrebbe dovuto adempiere entro il 5.6.2006. Al 7.7.2006, data di instaurazione del giudizio, la Commissione Disciplinare rilevava, invece, “l’attuale inadempienza della Nuova Nardò Calcio, in difetto di qualsivoglia comunicazione attestante l’avvenuto adempimento”. Ne deriva che la Commissione Disciplinare, deliberando in base al materiale probatorio di cui era a conoscenza, ha correttamente dichiarato l’inadempimento della società. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dalla Nuova Nardò Calcio S.r.l. di Nardò (Lecce), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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