F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 21/09/06 7. APPELLO DEL CALCIATORE NICODEMO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 2 del 13.7.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 21/09/06 7. APPELLO DEL CALCIATORE NICODEMO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 2 del 13.7.2006) Con atto di data 15.10.2005 Nicola Nicodemo proponeva reclamo ai sensi dell’art. 29 C.G.S. segnalando la falsità della firma sua e di quella della madre Taraborrelli Paola apposte sulla scheda verde relativa al suo trasferimento dalla U.S. River 65 all’A.S. Guardiagrele per la Stagione Sportiva 2004/2005 nonché lamentando che il trasferimento risultava a titolo definitivo e non temporaneo contrariamente a quanto spiegatogli nella circostanza. In esito alle indagini espletate, la Commissione tesseramenti - ritenuta l’autenticità della firma apposta dal Nicodemo e la falsità di quella della Taraborrelli - respingeva il reclamo circa la validità del tesseramento del calciatore in favore della A.S. Guardiagrele Calcio e disponeva procedersi nei suoi confronti, oltre che nei confronti delle società U.S. River 65, della A.S. Guardiagrele Calcio e dei rispettivi Presidenti “per aver formato o comunque concorso a formare l’atto di tesseramento n. 165719 inoltrato il 28.8.2004, relativo al predetto calciatore, allora minore d’età, senza l’osservanza delle norme federali, apponendovi o consentendo l’apposizione della sottoscrizione apocrifa di Taraborrelli Paola, esercente la potestà (madre) sul minore”. A seguito di formale contestazione da parte della Commissione disciplinare del Comitato Regionale Abruzzo, la società Guardiagrele, il dr. Antonello Lupini ed il Nicodemo inoltravano memorie difensive. In particolare, il Nicodemo deduceva di essersi limitato a sottoscrivere la richiesta di tesseramento su un modulo non compilato e di averla consegnata al padre senza più occuparsi degli eventi successivi. Tale assunto trovava conferma nelle dichiarazioni del genitore, Nicodemo Antonio, ammesso come teste. La Commissione predetta, nel deliberare con Com. UFf. n. 2 del 13.7.2006, infliggeva al calciatore Nicodemo Nicola la squalifica per mesi sei ritenendo provato che il tesseramento in questione fosse avvenuto in violazione delle norme federali la cui osservanza avrebbe precluso la sottoscrizione apocrifa da parte della sig.ra Taraborrelli Paola. Osservava inoltre la Commissione che le risultanze dibattimentali erano risultate contraddittorie in considerazioni delle dichiarazioni poco credibili dei personaggi coinvolti ed essendo poco verosimile che - trattandosi di padre, madre e figlio - gli stessi non fossero stati a conoscenza di come si erano svolti i fatti. Avverso la decisione della Commissione disciplinare ricorreva Nicola Nicodemo deducendo: 1) difetto di motivazione per aver affermato apoditticamente che tutti i soggetti coinvolti nell’operazione di tesseramento erano consapevoli della violazione delle norme federali; 2) insufficienza del solo rapporto di parentela a giustificare la conclusione di una presunta loro comune conoscenza; 3) la mancata qualificazione soggettiva (dolo o colpa) della responsabilità attribuitagli; 4) la sua ignoranza, quale sottoscrittore di un modulo firmato in bianco che l’operazione di tesseramento sarebbe stata posta in contrasto con le norme federali; 5) l’incongrua equivalenza della incapacità di esso ricorrente - allora minorenne – a sottoscrivere autonomamente il proprio tesseramento e la sua affermata capacità a rispondere disciplinarmente. Il ricorso, proponendo rinnovazione istruttoria con l’audizione di Giuseppe Di Nicola e nuovo esame del genitore dell’incolpato, concludeva con richiesta di proscioglimento, ovvero di determinazione di una sanzione più mite. La C.A.F. ritiene di dover accogliere la richiesta di proscioglimento. Va preliminarmente precisato che nessuna incongruenza si coglie nel fatto che la stessa incapacità del minore rispetto al tesseramento - che deve essere firmato anche dai genitori esercenti la patria potestà – non si ravvisi in tema di responsabilità disciplinare. Al tesseramento conseguono effetti sul piano del diritto civile onde l’incapacità di agire del minore rende necessario l’intervento dei genitori, mentre il codice di giustizia sportiva non pone analogo limite in tema d’imputabilità. Quanto al merito, si osserva che la violazione delle norme federali alla base dell’incolpazione consiste nella apposizione - sull’atto di tesseramento n. 165719 - della falsa firma di Taraborrelli Paola addebitata a Nicola in qualità sia di autore materiale sia di concorrente. Poiché dalla motivazione non risulta che la Commissione Disciplinare abbia attribuito all’incolpato la veste di autore materiale del falso, deve concludersi che ne sia stata affermata la responsabilità a titolo di concorso morale. In tal senso sembrano, del resto, deporre, soprattutto i rinvii alla scarsa credibilità delle dichiarazioni rese alla Commissione dichiaratamente convinta della scarsa veromiglianza che, trattandosi di padre, madre figlio non fossero (tutti) a conoscenza di come si fossero svolti realmente i fatti. Se si considera che il “concorso morale” per essere tale deve configurarsi in termini di determinazione, istigazione o rafforzamento dell’altrui proposito illecito, deve ribadirsi la differenza che passa tra “complicità” e la “conoscenza” Sia precedente, contemporanea o successiva, la mera conoscenza passiva che altri si riprometta di commettere o abbia commesso una condotta indebita non va confusa con quella manifestata partecipazione attiva a livello psicologico che integra il “concorso morale”. In un equivoco del genere è, invece, incorsa la delibera impugnata. Le ipotesi alternative indotte dalla tesi difensiva secondo cui l’atto di tesseramento fu firmato in bianco da Nicola Nicodemo il quale si sarebbe disinteressato del suo completamento a cura dal genitore non depongono, infatti, necessariamente per un “concorso morale” del primo nel senso sopra precisato non potendosi escludere che la falsa firma della genitrice sia stata apposto in un momento successivo e non in sua presenza. Deve, piuttosto, rilevarsi che nell’atto di reclamo sottoscritto in data 15.10.2005, Nicola Nicodemo ha negato - contrariamente a quanto accertato dalla Commissione tesseramento a fronte della documentazione di comparazione e della firma di delega all’assistente a margine del reclamo stesso - l’autenticità della firma che con il suo nome compare sulla scheda n. 165719. Si configura in ciò una violazione disciplinare il cui vaglio va demandato ai competenti organi della giustizia sportiva. Per questi motivi la C.A.F., accoglie l’appello come sopra proposto dal Sig. Nicodemo Nicola, annulla l’impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza in relazione alla falsa indicazione nel reclamo ex art. 29 C.G.S., da parte di Nicola Nicodemo, della falsità della sua firma apposta sulla lista di trasferimento n. 165719 e nella confezione di un proprio saggio grafico allegato al predetto reclamo, artatamente predisposto in modo da suffragare la denunciata falsità della firma. Dispone pertanto incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it