F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 10/10/06 1. SIG. CARDONA DOMENICO, PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L. FINO AL 6.7.05, AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI UNO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti Serie C . – Com. Uff. n. 401/C del 9.8.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 10/10/06 1. SIG. CARDONA DOMENICO, PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L. FINO AL 6.7.05, AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI UNO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Nazionale Professionisti Serie C . – Com. Uff. n. 401/C del 9.8.2006). Con rituale e tempestivo atto il signor Cardona Domenico, Presidente ed Amministratore Unico della società U.S. Provercelli Calcio S.r.l., proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. n. 401/C in data 9.8.2006, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, gli era stata inflitta la sanzione della inibizione di anni uno per la violazione dell’art. 7, comma 3 C.G.S. in relazione all’art. 89 N.O.I.F.. Osserva preliminarmente la C.A.F. che il Cardona, con formale dichiarazione pervenuta il 5.10.2006, ha dichiarato di rinunciare al reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 12 C.G.S. l’appello come innanzi proposto dal Sig. Cardona Domenico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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