F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 10/10/06 2. PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE FERRAIOLI LUIGI, DEI SIGNORI CIPRIANO GIOVANNI, LANGELLA ACHILLE E DELL’A.S.D. BARRESE ESTER, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMI 1 E 4, 2, COMMI 3 E 4 E 9, COMMA 3 C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 23 del 22.9.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 10/10/06 2. PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE FERRAIOLI LUIGI, DEI SIGNORI CIPRIANO GIOVANNI, LANGELLA ACHILLE E DELL’A.S.D. BARRESE ESTER, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMI 1 E 4, 2, COMMI 3 E 4 E 9, COMMA 3 C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 23 del 22.9.2006). All’esito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Inquirente il Procuratore Federale, con atto del 10.8.2006, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Lega Nazionale Dilettanti i tesserati: 1) Ferraioli Luigi, all’epoca dei fatti calciatore della Società Real Bagnese; 2) Cipriano Giovanni, all’epoca dei fatti dirigente della Società Barrese Ester; 3) Langella Achille, all’epoca dei fatti socio dirigente, come attualmente, della Società Barrese Ester; 4) La società Barrese Ester; per rispondere: a) i primi tre della violazione prevista e punita dall’art. 6, comma 1 C.G.S. (illecito Sportivo) per avere il Ferraioli Luigi accettato da parte dei dirigenti della società Barrese Cipriano e Langella una somma di denaro, al fine di rendere una prestazione sportiva negativa e, comunque, tenere un comportamento, in occasione della gara del 22.4.2006 tra Massalubrense e Real Bagnese, tale da pregiudicare la società Real Bagnese, così favorendo la società Barrese Ester, diretta concorrente della Bagnese per la promozione alla serie superiore. Fatto aggravato ex art. 6, comma 6 C.G.S. per essere stato effettivamente alterato il regolare svolgimento della gara. b) la società Barrese Ester di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, comma 4, 2, commi 3 e 4 C.G.S., per i fatti ascritti ai propri tesserati e a titolo di responsabilità presunta, ai sensi degli artt. 6, comma 4, 2, comma 3, e 9, comma 3, C.G.S. per il fatto ascritto al calciatore Ferraioli, tesserato per altra società. Fatto aggravato ex art. 6, comma 6, C.G.S. per essere stato effettivamente alterato il regolare svolgimento della gara. L’indagine federale aveva avuto origine da una denuncia per presunto illecito sportivo sporta il 4.5.2006 dal signor Troiano Salvatore, Presidente della società Victoria Real Bagnese, il quale riferiva che il 3.5.2006 il suo dirigente Novi Gaetano aveva ricevuto una telefonata anonima nella quale si comunicava che un loro tesserato, Ferraioli Luigi (portiere), aveva ricevuto la somma di € 3.000,00 dalla società Barrese Ester “per indirizzare il risultato della gara Massalubrense/Victoria Real Bagnese del 22.4.2006 disputata a Massalubrense in modo negativo per noi, in modo da favorire la società Barrese Ester che era ad un punto dietro in classifica”, precisando che la gara era terminata 3-3 e di conseguenza, “poiché la Barrese Ester aveva vinto la sua gara, li aveva scavalcati in classifica”. Riferiva, altresì, che il Novi, dopo avere ricevuto la telefonata aveva chiamato il Ferraioli Luigi il quale aveva confermato quanto lo stesso Novi aveva appreso. Precisava, inoltre, che l’anonimo aveva fatto riferimento, come corruttori, ad “un certo Achille e Cipriano Giovanni, dirigenti della Barrese Ester (presenti alla gara) ed a Felice Servillo, calciatore della Barrese Ester”. Fissato il procedimento disciplinare la “A.S.D. Barrese Ester” depositava una memoria difensiva con la quale contestava la sussistenza dell’addebito mossole chiedendo il proscioglimento; produceva, inoltre, una documentazione volta a provare che il Cipriano Giovanni, il giorno 22.4.2006 si trovava a San Giovanni Rotondo, per un pellegrinaggio religioso, in compagnia di altri fedeli. All’esito del procedimento, svoltosi nell’assenza del solo Ferraioli Luigi, la Commissione Disciplinare, ritenuta l’insussistenza delle incolpazioni addebitate ai deferiti sia per una serie di contraddizioni e di elementi discordanti ed in dipendenza della mancanza di univocità degli indizi, proscioglieva i deferiti dalle incolpazioni ad essi rispettivamente ascritte. Avverso questa decisione il Procuratore Federale proponeva rituale e tempestivo ricorso contestando la correttezza delle argomentazioni svolte dai giudicanti e ponendo in rilievo una serie di circostanze indizianti e di riscontri esterni validi a ritenere probanti le dichiarazioni rese dal Novi, di talché concludeva affinché la C.A.F., in totale riforma della decisione appellata, dichiarasse la responsabilità disciplinare dei deferiti in ordine alle incolpazioni loro rispettivamente ascritte irrogando ad essi le sanzioni già richieste nel corso del procedimento di primo grado ovvero quelle differenti ritenute di giustizia. Ciò premesso osserva preliminarmente la C.A.F. che lo stesso Ufficio Inquirente, nella relazione 30.5.2006, ha dato atto che le dichiarazioni del Novi circa il contenuto del colloquio avuto con il calciatore Ferraioli, laddove costui gli aveva palesemente fatto intendere di avere ricevuto del denaro dai dirigenti della società Barrese Ester per i motivi sovra enunciati, non aveva trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni rese dal Ferraioli in sede di indagini. Peraltro, il Procuratore Federale ha rilevato che concorrevano molti indizi del tutto concludenti per ritenere il Ferraioli responsabile dell’incolpazione ascrittagli, ovvero: 1) la non plausibile versione del Langella Achille circa la sua presenza alla gara de qua; 2) le giustificazioni non credibili del Ferraioli nei motivi che lo avevano indotto a porre in essere una condotta violenta in danno di un avversario; 3) lo strano comportamento, a detta del calciatore Polo Antonio, del compagno di squadra Ferraioli, allorquando questi aveva subito la seconda rete; 4) il fatto che, dopo la citata gara, il Ferraioli non aveva risposto alle telefonate dei suoi dirigenti e non si era presentato ai vari allenamenti. Ciò premesso osserva la C.A.F. che le risultanze di indagine e dibattimentali non hanno consentito, al di là di ogni ragionevole dubbio, di pervenire ad acclarare la responsabilità disciplinare dei deferiti e ciò tenutosi conto che l’apporto probatorio fornito dal Novi è stato del tutto contrastato dal Ferraioli il quale ha escluso di essere stato avvicinato e corrotto dai dirigenti della Barrese Ester. E’ peraltro indubbio che il quadro indiziario illustrato dal Procuratore Federale non è sufficiente per l’accoglimento del proposto gravame posto che gli indizi, per assurgere a dignità di prova, oltre che gravi, devono essere univoci, precisi e concordanti. Quanto dichiarato dal Ferraioli circa il motivo che lo aveva indotto a porre in essere una condotta violenta verso un avversario, e la giustificazione di non essersi presentato, dopo la gara de qua, agli allenamenti, pur prestandosi a sospetto, non rivestono i requisiti di indizi gravi, precisi, univoci e concordanti. L’indizio, infatti, non è una prova “minore”, bensì una prova che deve essere verificata. Esso per costante giurisprudenza, è idoneo ad accertare l’esistenza di un fatto storico costituente, nel caso di specie, illecito sportivo quando sono state acquisite altre prove che escludono una diversa ricostruzione dell’accaduto. Diversa ricostruzione che, per esempio, si ricava dalla negativa del Ferraioli e dalla documentazione attestante la presenza, il 22.4.2006, del dirigente Cipriano Giovanni a San Giovanni Rotondo e non al campo ove si disputava la gara Massalubrense/Victoria Real Bagnese. Giova osservare che la gravità dell’indizio attiene al grado di convincimento resistente alle obiezioni, per cui è tale se ha una elevata persuasività, il che non è nel caso di specie. Ritiene la C.A.F. che la mancanza di seri e validi riscontri probatori a supporto delle incolpazioni contestate, non consente che assurgano a valore di prova gli indizi prospettati che, come sovra enunciato, devono essere “precisi”, ovvero non suscettibili di altre diverse interpretazioni, e concordanti, quanto convergono tutti verso la medesima conclusione. Con conseguente inutilizzabilità degli stessi. Per questi motivi la C.A.F., reietta ogni diversa istanza, rigetta il proposto gravame .
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