F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/10/06 4. APPELLO DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38 del 4.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/10/06 4. APPELLO DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 38 del 4.10.2006) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29/C del 26.9.2006, il Giudice Sportivo presso al Lega Nazionale Professionisti Serie C ha inflitto al Taranto Sport la sanzione della disputa di due gare effettive a porte chiuse in relazione ai gravi fatti ed alle intemperanze poste in essere dai sostenitori della stessa, prima, durante e dopo la gara disputata in data 24.9.2006 sul campo della Juve Stabia. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C la stessa società Taranto Sport, lamentando che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente quantificato l’entità dei propri tifosi entrati allo stadio abusivamente, in quanto privi di biglietti; omesso di valutare la circostanza attenuante di cui all’art. 10, comma 2, C.G.S.; trascurato di considerare la norma di cui all’art. 11, comma 6, C.G.S. e lo speciale esimente da essa previsto; tralasciata, nella quantificazione della sanzione, ogni considerazione sulla regolarità dello svolgimento della gara; evitato di valutare come ulteriore parziale esimente il fatto che la gara si sia svolta in camp avverso. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 4.10.2006 la Commissione Disciplinare adita ha respinto il suddetto reclamo, in quanto infondato. Avverso tale deliberazione ha ulteriormente proposto reclamo avanti a questa C.A.F. la società Taranto, con preannuncio del 4.10.2006 e successivo tempestivo invio dei motivi di gravame, lamentando l’eccessività della sanzione inflittale, sostanzialmente per non potersi ravvisare il requisito della violenza e della gravità nei comportamenti intemperanti dei propri tifosi, e chiedendo l’applicazione della sola sanzione pecuniaria, ovvero, in subordine,la riduzione di quella della squalifica del campo. Reputa la C.A.F. che il proposto gravame non sia fondato. Le censure articolate dalla reclamante, infatti, non appaiano in grado di scalfire l’impianto argomentativo della decisione impugnata, la quale, con ampia, articolata e pregevole motivazione, fornisce una corretta interpretazione dell’art. 11 C.G.S., in particolar modo in relazione alla graduazione delle sanzioni edittali da tale norma previste. Non pare quindi sussistere dubbio, alla luce di tale condivisbile lettura della norma regolamentare, che la sanzione della squalifica del campo fosse effettivamente applicabile al caso di specie, dovendosi integralmente confermare, anche relativamente alla misura della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare alla reclamante, che appare congrua in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai propri tifosi, la gravata statuizione. per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Taranto Sport S.r.l. di Taranto, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it