F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 23/10/06 6. APPELLO DELL’A.C. CODOGNO 1908 A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CODOGNO/AGRATE DEL 10.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 12 del 5.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 23/10/06 6. APPELLO DELL’A.C. CODOGNO 1908 A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CODOGNO/AGRATE DEL 10.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 12 del 5.10.2006) Con ricorso in data 6.10.2006 l’A.C. Codogno 1908 A.S.D. in persona del suo presidente pro tempore ing. Enrico Curati proponeva ricorso dinanzi alla C.A.F. avverso una decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 5.10.2006 relativamente alla partita disputata tra la ricorrente e l’A.C. Agrate in data 10.9.2006. Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare, accogliendo l’esposto della A.C. Agrate relativamente alla partecipazione (ritenuta irregolare) alla gara del calciatore P. Caserini già squalificato, ha comminato alla società la punizione sportiva della sconfitta per 0-3 ed inoltre l’ammenda di € 200,00 squalificando per una gara ulteriore il calciatore Caserini e inibendo l’accompagnatore Oreste Fossati fino a tutto il 5.11.2006. Assume la associazione ricorrente che il ricorso inizialmente proposto al Giudice Sportivo e da questo, riconosciuta la propria incompetenza, trasmesso alla Commissione Disciplinare, avrebbe dovuto essere nella prima sede semplicemente rigettato, dolendosi quindi della decisione a suo dire assunta in esito ad un procedimento non rituale. Contesta inoltre l’eccessività della sanzione, assumendo in particolare nel merito che la squalifica originariamente subita dal calciatore in questione si sarebbe dovuta considerare esaurita essendo intervenuta dopo la seconda ammonizione nella fase dei Play-Off 2005/2006, di talché non la si sarebbe dovuta scontare nel campionato successivo, a tal fine rilevando altresì l’irragionevolezza della norma se confrontata con la disposizione che prevede che le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non abbiano efficacia nelle fasi di Play-Off e Play-Out (mentre le squalifiche irrogate in campionato vengono scontate anche in tali fasi). La Commissione rileva innanzitutto che non è contestato che alla gara ha preso parte il giocatore Pietro Caserini, e che quest’ultimo aveva subito la squalifica per somma di ammonizioni nella fase dei Play-Off come risulta dal Com. Uff. n. 47 dell’1.6.2006; rileva inoltre la Commissione che non sussiste alcuna norma che consenta di ritenere inefficaci per la fase di campionato le sanzioni subite nella fase dei Play-Off, mentre non appare dotata di pregio l’obiezione in termini di ragionevolezza sollevata dalla ricorrente, atteso per un verso che la norma è articolata e non univocamente utilizzabile nel senso evidenziato dalla ricorrente e per altro verso data la evidente diversità di situazioni cui legittimamente ben possono corrispondere trattamenti normativi differenti; rileva infine la legittimità della trasmissione degli atti all’organo competente da parte del Giudice Sportivo non essendo, anche in questo caso, dotata di fondamento normativo l’obiezione avanzata al riguardo in termini di rito. La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’A.C. Codogno 1908 A.S.D. di Codogno (Lodi) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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