F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/10/06 3. RECLAMO A.S.D. CHIETI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIETI/PERANO DEL 17.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 17 del 5.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/10/06 3. RECLAMO A.S.D. CHIETI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIETI/PERANO DEL 17.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 17 del 5.10.2006) Il fatto da cui origina il presente caso è la gara Chieti-Perano 0-3 del 17.09.2006 del Campionato Promozione Girone B del Comitato Regionale Abruzzese F.I.G.C.- L.N.D.. In seguito alla gara predetta la società Perano propone ritualmente reclamo al Giudice Sportivo con preannuncio di reclamo del 18.9.2006. Oggetto del reclamo, presentato il 21.9.2006, è la presunta posizione irregolare del calciatore Campagna, della società Chieti, in relazione alla gara Chieti/Perano del 17.9.2006. Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo, con Com. Uff. n. 14 del 28.9.2006 del Comitato Regionale Abruzzo, delibera, in base al Principio di Conservazione degli Atti”, di rimettere il reclamo alla competente Commissione Disciplinare. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con Com. Uff. n. 17 del 5.10.2006, accoglie il reclamo della società Perano, per posizione irregolare del calciatore della società Chieti in relazione alla gara Chieti/Perano, e, in base agli Artt. 2 comma 4, 12 comma 1 e 5, 13 comma 1: . Dispone la perdita della gara a danno del Chieti per 0-3. . Infligge alla stessa Società Chieti un’ammenda di € 200,00. La società Chieti ricorre ritualmente alla CAF, proponendo reclamo avverso la decisone della Commissione Disciplinare. Il ricorso alla C.A.F. è ammissibile, pertanto la C.A.F. è competente in base all’art. 33 comma 1 (b). Entrando nel merito si rileva che la società Chieti ha schierato un calciatore, Campagna Pasquale, non tesserato, il cui tesseramento è avvenuto il 20.9.2006. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dell’ A.S.D. Chieti di Chieti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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