F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06 1. RECLAMO A.S. NEPI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO RELATIVO AL CALCIATORE TAVERNA RODRIGO, NATO IL 22.3.1983 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 12.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06 1. RECLAMO A.S. NEPI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO RELATIVO AL CALCIATORE TAVERNA RODRIGO, NATO IL 22.3.1983 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 12.5.2006) Con ricorso in data 7.6.2006 la società A.S. Nepi, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 44 comma 6 C.G.S. per la riforma e l'annullamento del Com. Uff. n. 26/D della Commissione Tesseramenti, pubblicato il 12.5.2006 nella parte concernente il reclamo della società, riguardante il provvedimento di diniego al tesseramento del calciatore italiano Taverna Rodrigo. I diffusi motivi di ricorso proposti alla C.A.F. dall’appellante, ancorché già evidenziati nel reclamo alla Commissione Tesseramenti, non appaiono sostenuti da base normativa e non possono quindi superare il chiaro disposto dall’art. 40.11.3 lett. a) N.O.I.F.; la precitata limitazione vigente nell’ordinamento F.I.G.C., e la sottostante “satio” ordinamentale, sono chiare ed inequivocabili. L’Ufficio Tesseramento ha giustamente negato la possibilità di tesseramento in Italia al calciatore Taverna Rodrigo, o meglio di ri-tesseramento nel corso della stessa Stagione Sportiva per società diversa da quella di provenienza. La lucida motivazione della Commissione Tesseramento è integralmente condivisa dalla C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’ A.S. Nepi di Nepi (Viterbo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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