F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06 4. RECLAMO SONDRIO CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SONDRIO CALCIO/A.S. VIRTUS MALGRATE VALMADRERA DEL 17.9.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 19.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06 4. RECLAMO SONDRIO CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SONDRIO CALCIO/A.S. VIRTUS MALGRATE VALMADRERA DEL 17.9.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 19.10.2006) La Sondrio Calcio S.r.l. ha proposto rituale e tempestivo gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 19.10.2006, con la quale, ritenuto l’irregolare svolgimento della gara 17.9.2006 Sondrio Calcio/A.S. Virtus Malgrate Valmadrera, Categoria Giovanissimi Regionali, conclusasi con il risultato di 3-0, a motivo del fatto che la società ospitante aveva impiegato il calciatore Bergomi Cristian, non tesserato. In conseguenza di quanto dedotto e documentato in sede di reclamo dalla A.S. Virtus Valmadrera il Giudice Sportivo irrogava alla Sondrio Calcio S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Col proposto gravame la Sondrio Calcio S.r.l. ha eccepito la posizione regolare del Bergomi a favore del quale il Comitato Provinciale di Sondrio aveva emesso il tesseramento in data 15.9.2006; richiedeva, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. Osserva la C.A.F. che il gravame è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Come rilevato in premessa ed attraverso la documentazione prodotta dalla reclamante è, infatti, risultato provato che il Bergomi Cristian era stato tesserato il 15.9.2006 con emissione, a cura del Comitato Provinciale di Sondrio, del cartellino n. 135977 che, infatti, era stato indicato nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara in oggetto ed il cui nominativo era stato correttamente inserito dalla Sondrio Calcio S.r.l. anche nell’elenco dei suoi tesserati inviato al Comitato Provinciale di Sondrio e ricevuto in data 15.9.2006. E’, pertanto, evidente che il documento “Richiesta posizione calciatore”, che indicava il Bergomi nella posizione “libero”, è stato rilasciato ancor prima che il C.P. di Sondrio comunicasse al Comitato Regionale Lombardia l’avvenuto tesseramento. Determinando, così, l’errore, invero scusabile, in cui era incorso il Giudice Sportivo di 2° Grado nell’adottare la decisione oggi gravata. Per questi motivi la C.A.F., accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Sondrio Calcio S.r.l. di Sondrio, annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3 – 0 conseguito in campo e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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