F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06 5. RECLAMO LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. FERRO GIOVANNI FINO AL 31.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 124 del 20.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06 5. RECLAMO LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. FERRO GIOVANNI FINO AL 31.12.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 124 del 20.10.2006) La società Luparense Calcio a Cinque, ricorre avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata nel Com. Uff. n. 124, in data 20.10.2006. L’arbitro dell’incontro Arzignano/Luparense svoltosi ad Arzignano – Tezze in data 12.9.2006, ha descritto nel referto che, a seguito dell’espulsione dell’allenatore della Luparense al 19’36” del secondo tempo, “il signor Giovanni Ferro, dirigente accompagnatore della società Luparense, in segno di scherno nei miei confronti mi applaudiva avversando la mia decisione” con espressioni offensive; dunque, l’arbitro si vedeva “costretto ad allontanare anche quest’ultimo. Alla notifica del provvedimento disciplinare il signor Ferro Giovanni, all’interno del terreno di gioco, mi colpiva con forza con una mano aperta sul petto poco sotto la spalla sinistra per due volte, facendomi indietreggiare di qualche passo e procurandomi un intenso dolore che si protraeva per qualche ora successiva alla conclusione della gara. Al termine di questa, nello spogliatoio, mi accorgevo che mi era rimasto sul petto il segno della mano con cui mi aveva colpito che rimaneva evidente per qualche ora”. Conseguentemente, il Giudice Sportivo, in applicazione dell’art. 14 C.G.S., ha comminata al Ferro l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2008 (Com. Uff. n. 36 del 14.9.2006). Avverso il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo la società Luparense ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare costituita presso la Lega Nazionale Dilettanti, assumendo l’ingiustizia della sanzione e la sproporzione della stessa rispetto alla condotta del tesserato, affermando che le offese si fossero risolte in mere critiche irriguardose da parte del dirigente nei confronti del direttore di gara e che mai vi sarebbero state le percosse riportate nel referto, come proverebbero le relative immagini televisive. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 124, in data 20.10.2006, ha – però – confermato il provvedimento del Giudice Sportivo, dopo aver ricevuta diretta conferma da parte del direttore di gara interessato e da quelli che avevano collaborato con lui alla conduzione della partita circa la reale condotta tenuta dal Ferro. In presenza, dunque, di una “descrizione dei fatti, estremamente chiara, e perdipiù assistita da fede probatoria privilegiata”, nonché della non utilizzabilità della invocata “prova televisiva”, non ricorrendone i presupposti regolamentari, la Commissione Disciplinare ha ritenuta congrua l’inibizione comminata al dirigente sportivo in rapporto ai fatti commessi. Con ricorso pervenuto il 26.10.2006, la società Luparense ha inteso impugnare innanzi a questa Commissione d’Appello Federale anche la delibera della Commissione Disciplinare, assumendo che la richiesta di un supplemento di istruttoria è stata erroneamente disattesa in ordine all’acquisizione delle riprese televisive”, che “l’integrazione istruttoria in ordine al supplemento di rapporto dei due arbitri non è decisiva e non contribuisce minimamente alla ricostruzione dei fatti”, che “la fede probatoria privilegiata attribuita alla descrizione dei fatti operata dal 2° arbitro definita, dal secondo giudicante, addirittura <>, è del tutto fuori luogo e incoerente”, così da determinare una sanzione sproporzionata a danno del Ferro ed ha concluso chiedendo “una riforma totale o parziale della impugnata decisione”. All’udienza odierna la ricorrente, non patrocinata, non è comparsa e, dunque, non sono stati aggiunti ulteriori elementi utili al convincimento della Commissione. La questione all’esame del Collegio concerne la doglianza della società Luparense Calcio a Cinque avverso l’inibizione, comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti e confermata dalla Commissione Disciplinare insediata presso la Lega medesima nei confronti del dirigente Giovanni Ferro, a sanzione del comportamento offensivo e violento tenuto nei confronti dell’arbitro nel corso dell’incontro di Supercoppa. Arzignano/Luparense, svoltosi ad Arzignano – Tezze in data 12.9.2006. Il ricorso, ammissibile in rito, è infondato e deve essere respinto. Ha ritenuto la Commissione che, a tenore dell’art. 33 C.G.S., “le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F., tra i diversi motivi, anche per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, quale, in fattispecie, può considerarsi l’erronea disattenzione, da parte della Commissione Disciplinare, della richiesta d’acquisizione delle riprese televisive ai fini della ricostruzione dei fatti, essendo questo uno dei motivi sui quali la doglianza è stata incentrata. Tanto premesso, nel merito questa Commissione considera del tutto condivisibili i motivi dell’impugnata decisione, che merita integrale conferma, sia nei motivi che nelle conclusioni. Ed infatti: - quanto all’asserita mancata acquisizione delle riprese televisive ai fini della ricostruzione dei fatti, le disposizioni di riferimento (art. 31 C.G.S.) indicano che la richiesta di utilizzo della stessa ai fini della prova dell’insussistenza di una condotta violenta – anche per le gare della L.N.D. – deve esser proposta nel termine delle ore 12 del giorno successivo alla gara (combinato dei commi a3) ed a4); l’inosservanza di tale termine determina l’inammissibilità della richiesta. Nella fattispecie la Commissione Disciplinare ha osservato che il ricorso alla prova televisiva è stato richiesto dal reclamante “tardivamente”, cioè l’11.10.2006. Ma, in disparte siffatta preclusione procedimentale, vi è che l’utilizzo di tale prova (nel caso posto in dubbio, nella sua utilità, dalla stessa ricorrente, che ne ha indicata l’utilità non in quanto visibile l’aggressione dalla quale l’inibizione, ma perché ne risulterebbe diversamente evidenziato il comportamento dell’allenatore della squadra dopo l’allontanamento rispetto a quanto descritto a referto) può avere ingresso innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva esclusivamente e “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’Arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo”. Com’è evidente, la condotta del Ferro è stata pienamente percepita dal direttore di gara (che ne è stato vittima) e, dunque, si verte in un’ipotesi del tutto estranea al campo d’applicazione delle norme che disciplinano lo straordinario utilizzo del mezzo probatorio elettronico; - quanto alla ricostruzione dei fatti operata sul referto e sulle dichiarazioni rese dagli altri arbitri dell’incontro interpellati dalla Commissione Disciplinare, condivisibilmente quest’ultima ha fatto riferimento alla natura privilegiata della fonte probatoria così come sancita dalle norme regolamentari e le affermazioni circa gli effetti delle percosse subite dall’arbitro oggetto della condotta violenta del ferro costituiscono, semmai, la conferma delle affermazioni di questi, non anche la smentita; - quanto, infine, all’asserita eccessiva severità della sanzione, la stessa Commissione Disciplinare ha fatto riferimento – ai fini della congruità della misura – ad una costante giurisprudenza proprio di questa C.A.F. circa le differenziazioni delle condotte tenute dai diversi tesserati (se protagonisti “attivi” della gara o meno) ai fini di valutarne la gravità dell’infrazione commessa e, nella specie, non vi sono validi motivi per disattendere tale indirizzo, tenuto anche conto della reiterazione delle percosse inflitte dal Ferro all’arbitro a conclusione del proferimento di frasi offensive, in quanto non relative al dispiegamento di un consentito diritto di critica, bensì tendenti – nella forma e nel contenuto - a porre in dubbio, al tempo stesso, la capacità e l’imparzialità del direttore di gara. Dalla pronuncia di reiezione del ricorso discende, altresì, che la Commissione disponga che la relativa tassa sia incamerata dalla Federazione. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Padova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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