F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06 6. RECLAMO F.C. PEROSA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SORRA GIUSEPPE FINO AL 21.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 13 del 19.10.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06
6. RECLAMO F.C. PEROSA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SORRA GIUSEPPE FINO AL 21.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 13 del 19.10.2006)
Il reclamo presentato dal signor Bonnin Sergio, presidente della società F.C. Perosa A.S.D., contro la decisione indicata in epigrafe della Commissione Disciplinare è inammissibile in quanto tardivo. Invero ai sensi dell’art. 34 , comma 2, C.G.S. nei procedimenti innanzi alla C.A.F. i reclami debbono essere proposti “entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione dell’organo che si intende impugnare”. Orbene il reclamo de quo risulta trasmesso il giorno 27.10.2006, cioè nell’8° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale datato 19.10.2006 nel quale era stato inserito il provvedimento impugnato. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Perosa A.S.D. di Perosa Argentina (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 13/11/06 6. RECLAMO F.C. PEROSA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SORRA GIUSEPPE FINO AL 21.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 13 del 19.10.2006)"