F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 17/11/06 2. RECLAMO SIG. PATERNA DANTE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PESCARA CALCIO S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006) 3. RECLAMO PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2006/2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 , C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE SIG. PATERNA DANTE, DELL’ART. 7 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F., (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 17/11/06 2. RECLAMO SIG. PATERNA DANTE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PESCARA CALCIO S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006) 3. RECLAMO PESCARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2006/2007, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 , C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE SIG. PATERNA DANTE, DELL’ART. 7 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 89 DELLE N.O.I.F., (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006) Il Procuratore Federale, con atto del 19.9.2006 deferiva, “alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Signor Paterna Dante, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società Pescara Calcio S.p.A. e la società Pescara Calcio S.p.A.” per rispondere - il primo – “della violazione dell'art. 7, comma 3 bis, C.G.S. (violazioni in materia gestionale ed economica) in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F. e al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, al paragrafo l lett. B, punto 4), per aver posto in essere la condotta di cui alla parte motiva” e - la seconda – “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4 C.G.S., per la condotta ascrivibile al suo Amministratore Unico”. L’Ufficio requirente, precisava all’uopo “che la CO.VI.SO.C” aveva trasmesso “a questa Procura una nota riguardante la riunione tenutasi dalla Commissione medesima in data 9.8.2006, relativa alla verifica dei requisiti e degli adempimenti previsti dal Com. Uff. 180/A del 31.3.2006 ai fini dell'ammissione della società PESCARA CALCIO S.p.A. ai campionati professionistici 2006/07, nonché i documenti trasmessi dalla società stessa”. Quindi, - “accertato che la società non” aveva depositato “presso la CO.VI.SO.C., entro il termine del 27.6.2006, ore 19,00 la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sugli emolumenti dei tesserati relativi alle mensilità da ottobre 2005 a marzo 2006, essendo stato il pagamento effettuato in data 7.7.2006; considerato che l'art. 89 delle N.O.I.F. prevede che il Consiglio Federale fissi i requisiti per l'iscrizione al campionato” ed “inoltre, che il Consiglio Federale con il Comunicato n. 180/A del 31.3.2006 sopracitato, al paragrafo I lett. B, punto 4), ha imposto che le società” avrebbero dovuto “documentare alla CO.VI.SO.C., nel termine perentorio del 27.6.2006, ore 19.00, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità sopra indicate; ritenuto … l'omesso versamento … ascrivibile al Legale Rappresentante della società” – il Procuratore Federale sosteneva che “da tale condotta” conseguiva pure “la responsabilità diretta della società ex art. 2, comma 4, C.G.S.”. La società Pescara Calcio S.p.A., con atto spedito a mezzo fax, il 14.10.2006, faceva pervenire alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti una memoria difensiva nella quale sosteneva che la dichiarazione de qua sarebbe stata “effettivamente <> in data 22 giugno, e dunque in tempo utile secondo la disciplina designata dal Com. Uff. n. 180/A”, e che, a proprio giudizio, detta dichiarazione avrebbe dovuto “contenere le ritenute <> (cioè, effettivamente operate) nel mese di giugno 2006 per le mensilità corrisposte a tutto il mese di marzo 2006”. Pertanto, secondo la società incolpata, alla stregua della normativa tributaria “le ritenute operate entro il 27 giugno” si potevano versare “sino al giorno 16 del mese successivo di guisa che il pagamento effettuato dalla Pescara Calcio S.p.A. nell’antecedente data del 7.7.2006” altra finalità non avrebbe avuto che quella di “assecondare l’organo di vigilanza, senza trascinamenti interpretativi di sorta”. La Commissione Disciplinare, “esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti”, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006, decideva che il deferimento era fondato e comminava alla società deferita, la sanzione di cui all'art. 7, comma 3 bis, C.G.S.” ed “al Presidente della stessa, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per mesi sei, tenuto conto della necessità di graduare la sanzione in relazione sia alla gravità della contestazione, sia al comportamento tenuto”. L’Organo decidente deduceva, a fondamento di detto disposto, che “l'evidente tassatività del termine ad horas”, nonché, “il tenore letterale del dettato normativo” lasciano intendere “che anche il semplice ritardo in die nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione e di deposito della documentazione richiesta”, integra “gli estremi della violazione di cui all'art. 7, comma 3 bis, C.G.S., in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F.”. Pertanto, “l'argomentazione difensiva secondo la quale la società Pescara non sarebbe incorsa in alcuna violazione, in quanto il versamento delle ritenute Irpef, concernenti gli emolumenti pagati nel mese di giugno 2006 in relazione alle prestazioni fornite dai calciatori nei mesi precedenti” era stato effettuato “in data 7.7.2006, cioè nel termine previsto dalla normativa fiscale”, non sarebbe condivisibile, “in quanto il termine perentorio stabilito dal Com. Uff. n. 180/A risponde a esigenze e finalità diverse, proprie dell'Ordinamento Federale, ed è vincolante per i tesserati”. La società Pescara Calcio S.p.A. ed, in proprio, il suo legale rappresentante pro-tempore, signor Dante Paterna, proponevano distinti appelli alla Commissione d’Appello Federale avverso detta decisione, con atti trasmessi a mezzo fax il 23.10.2006 chiedendo entrambi l’integrale riforma della decisione impugnata con esclusione di responsabilità della società ricorrente e conseguentemente del suo Presidente; quest’ultimo, con il proprio gravame chiedeva pure, in subordine comunque la r duzione considerevole del periodo di inibizione comminatogli. A fondamento delle proprie impugnazioni gli appellanti deducevano concordemente che “la tesi” – secondo cui la società Pescara Calcio S.p.A. avendo provveduto al pagamento degli emolumenti ai propri tesserati il 10.6.2006 e delle relative ritenute Irpef, Enpals e Fondo Fine Carriera, il 7.7.2006 avrebbe violato il termine imposto dal Com. Uff. 180/A del 31.3.2006 – non sarebbe, “conforme al tenore letterale della norma” ed anzi si porrebbe “in aperto ed insanabile contrasto con tutte le possibili forme di esegesi … da essa desumibili, ricorrendo sia a strumenti di natura analogica che sistematica”. In particolare, secondo le conformi tesi degli appellanti, nella norma succitata, si distinguerebbero “due distinte obbligazioni: una prima, relativa agli emolumenti dovuti ai dipendenti e collaboratori … ed un'altra, inerente invece il versamento delle ritenute fiscali da operarsi su tali emolumenti, in adempimento degli obblighi gravanti sui sostituti d'imposta”. Pertanto, secondo gli odierni appellanti “mentre per il pagamento delle obbligazioni di carattere civilistico il riferimento” sarebbe “certamente alla data del 31.3.2006 - nel senso che entro il successivo 27 giugno occorre aver provveduto al pagamento degli emolumenti maturati sino al 31 marzo - non altrettanto” potrebbe “sostenersi con riferimento a quella di carattere fiscale, la quale” sarebbe “espressamente correlata, non alle ritenute da effettuare, ma esclusivamente a quelle effettivamente operate, sino alla data del 31.3.2006”. La società Pescara Calcio S.p.A. ed il presidente signor Dante Paterna sostenevano, altresì, che detta interpretazione “delle norma in esame, oltre ad essere inoppugnabile sul piano lessicale”, sarebbe “coerente con la normativa fiscale - per la quale le ritenute effettivamente operate alla data del pagamento degli emolumenti, cioè al 10 di giugno, debbono essere versate all'Erario entro il 16 luglio - la cui maggior valenza su quella regolamentare non sembra potersi seriamente revocare in dubbio”. Gli appellanti – con il secondo motivo – assumevano che “ai sensi dell'art. 2, comma I, C.G.S., le violazioni delle norme federali in tanto” sono “suscettibili di sanzione, in quanto sono commesse a titolo di dolo o colpa”. Pertanto, secondo gli appellanti “nella fattispecie che ne occupa, ammesso ma non concesso possano realmente ipotizzarsi violazioni di sorta, nondimeno” sarebbe evidente la mancanza sia della colpa che del dolo. L’ultimo motivo dei gravami proposti dalla società Pescara Calcio S.p.A. ed, in proprio, dal presidente signor Dante Paterna, denunciava la “violazione e falsa applicazione” della succitata norma del C.G.S.. In particolare, secondo gli appellanti, “il Com. Uff. n. 180/A” costituirebbe “lex specialis in rapporto alle norme ordinarie C.G.S.”, e poiché “in esso l'unica conseguenza alle dedotte violazione sembrerebbe consistere nella penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato 2006/2007 dalla Società Sportiva, mentre non v’è previsione alcuna della comminata sanzione della inibizione del Presidente della società”, che pertanto le sanzioni irrogate dovrebbero “essere revocate, o quantomeno fortemente ridotte, in considerazione della modestia del fatto e della sostanziale incensurabilità del colpevole”. La C.A.F., nella riunione del 16.11.2006, ascoltava il rappresentante della Procura Federale ed i difensori degli appellanti. Il primo eccepiva l’inammissibilità di entrambi gli appelli per il mancato deposito - entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione Disciplinare sul Com. Uff. della Lega Nazione Professionisti n. 87 del 19.10.2006, fissato per i procedimenti di ultima istanza presso la C.A.F. dal Com. Uff. della F.I.G.C. n. 200/A del 4.5.2006 - Abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo e amministrativo - alla lettera d), n. 1. - della copia dei motivi di gravame per l’Ufficio requirente, nel merito, chiedeva il rigetto dell’appello. I difensori degli appellanti sostenevano che gli originali degli atti di gravame – che erano stati anticipati mediante trasmissione via fax alla C.A.F. il 23.10.2006 – ed un congruo numero di copie erano stati successivamente depositati presso la segreteria della C.A.F. entro il settimo giorno dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 87/2006; nel merito ribadivano i motivi già esposti. I gravami vanno riuniti, perché aventi ad oggetto il medesimo provvedimento della Commissione Disciplinare, e definiti con la presente decisione. Gli appelli proposti dalla società Pescara Calcio S.p.a. nonché dal presidente signor Dante Paterna sono inammissibili per violazione del combinato disposto della lettera d), n. 1 del Com. Uff. n. 200/A pubblicato il 4.5.2006, nonché, dell’art. 33, 2° comma, lett. a) C.G.S.. Al riguardo va rilevato che detto Com. Uff. contiene le norme che indicano i termini nonché le disposizioni procedurali da applicare nelle fattispecie di illecito sportivo ed amministrativo. Trattasi, pertanto, di lex specialis derogatoria dei termini e delle formalità dettate dalla norma generale di cui all’art. 33 C.G.S.. In particolare la lettera d), n. 1 del Com. Uff. suindicato – che, allo stato, non risulta revocato - sancisce che “laddove al procedimento siano comunque interessate delle controparti “se non venga fatta richiesta degli atti … copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a)” – ovvero 3 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. che si intende impugnare – “dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti”. Nel presente procedimento tale ultima qualificazione certamente va attribuita al Procuratore Federale il quale - svolgendo la funzione requirente ed avendo dato impulso, in particolare, al giudizio per le violazioni alla disciplina dettata dal Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006 - è, a tutti gli effetti, controparte necessaria nel giudizio de quo. Nondimeno è utile ricordare che i difensori degli appellanti, in sede di audizione dinanzi alla C.A.F. - nella riunione tenutasi il 16.11.2006 -, ammettevano di avere anticipato copia dei due gravami mediante trasmissione via fax alla C.A.F. il 23.10.2006, nonché, di avere depositato un congruo numero di copie, presso la segreteria della Commissione giudicante, entro il settimo giorno dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 87/2006. Pertanto, è pacifico che non è stata osservata la norma procedimentale innanzi richiamata e, quindi, gli appelli proposti dalla società Pescara Calcio S.p.A., nonché, dal signor Dante Paterna, sono inammissibili per omesso deposito di copia dei motivi di gravame destinata “anche per conoscenza alle controparti”, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 87 del 19.10.2006, come stabilito dal Com. Uff. n. 200/A, del 4.5.2006. Per questi motivi la C.A.F. riuniti i reclami 2) e 3), come sopra proposti dal signor Paterna Dante e dalla Pescara Calcio S.p.A. di Pescara, visto il Com. Uff. n. 200/A del 4.5.2006, in particolare il terzo capoverso lett. d), li dichiara inammissibili e dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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