F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 17/11/06 4. RECLAMO POL. TALORO GAVOI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TALORO GAVOI/BUDONI DEL 24.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 17/11/06 4. RECLAMO POL. TALORO GAVOI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TALORO GAVOI/BUDONI DEL 24.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2006) La società Polisportiva Taloro Gavoi ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna (Com.Uff. n. 13 del 12.10.2006), che rigettava il relativo reclamo in merito al risultato della gara Taloro Gavoi – Budoni, disputata a Gavoi il 24.9.2006 e valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza. In particolare, la società ricorrente inoltrava reclamo alla competente Commissione in ordine all’impiego da parte della società Pol. Budoni del calciatore Mometti Davide che, come accertato dalla stessa Commissione Disciplinare, risultava essere sottoposto alla sanzione della squalifica per una giornata di gara in base al Com. Uff. n. 161 della precedente stagione sportiva 2005/2006, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Interregionale in data 13.6.2006 al punto 2 lett. E). Sosteneva la reclamante che il calciatore Mometti era stato squalificato “….per recidività (2^ infrazione) in ammonizioni irrogate nel corso della partita Civitavecchia/Budoni dell’11.6.2006, valida quale incontro di ritorno del secondo turno degli spareggi tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza al fine di acquisire il titolo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D; il medesimo, indicato correttamente come Mometti Davide, risulta dal Com. Uff. n. 142 avere avuto la prima ammonizione con diffida in occasione della gara del primo turno degli spareggi Formigione/Budoni del 21.5.2006;” e di conseguenza tale squalifica doveva essere scontata nella gara di cui in epigrafe. La Commissione Disciplinare, come già segnalato, respingeva il ricorso affermando “… che sussistendo un vuoto normativo…la questione … debba essere risolta mediante un’interpretazione estensiva del Comunicato n.137, che indica nelle gare di spareggio promozione il limite per scontare, anche per il solo residuo, le sanzioni di squalifica inflitte nell’ambito sia dei play-off che degli stessi spareggi; pertanto, quando la squalifica per somma di ammonizioni interviene nell’ultima partita degli spareggi, essa dovrà essere scontata negli eventuali successivi spareggi promozione e non nel successivo campionato… tutto ciò premesso la Commissione ritiene che nessuna irregolarità abbia commesso la Società Budoni a schierare in campo il calciatore Mometti nella gara della prima giornata nel Campionato di Eccellenza 2006/2007 e per tanto delibera di rigettare il reclamo presentato dalla società Taloro Gavoi.” Orbene, ritiene la Commissione d’Appello che nel caso di specie non si possa seguire l’indirizzo interpretativo testè indicato, pena, altrimenti, il venir meno dei principi di effettività e di afflittività della sanzione, posti a base anche dell’ordinamento della giustizia sportiva. Condizionare, infatti, l’esecuzione della sanzione all’ipotesi, del tutto eventuale, che la squadra dove è in forza il calciatore si trovi a dover riaffrontare nell’anno successivo spareggi promozione è un’inaccettabile modalità per depotenziare il sistema sanzionatorio-afflittivo, per procrastinare a tempo indeterminato gli effetti di una decisione sanzionatoria (permanendo per un tempo non breve l’incertezza circa l’applicazione della stessa), in definitiva per rendere del tutto ipotetica ed eventuale l’esecuzione della sanzione. Del tutto remota, se non impossibile, infatti, appare l’ipotesi che il calciatore, squalificato per somma di ammonizioni in fase di spareggio promozione, possa nuovamente trovarsi in quella particolare ed eccezionale situazione costituita dal gareggiare con la propria squadra nella fase di spareggio promozione per gli anni calcistici successivi, in modo da poter scontare, finalmente, il residuo della sanzione (nel frattempo giacente, a tempo pressoché indeterminato, in una sorta di limbo delle situazioni sanzionatorie pendenti). Una simile opzione ermeneutica, pur a fronte di una lacuna del quadro ordinamentale, comporterebbe, altresì, un evidente vulnus inferto al principio generale di uguaglianza dinanzi all’ordinamento sportivo, seppur di natura settoriale, atteso che si andrebbe a configurare una palese discriminazione fra i tesserati rispetto all’applicazione delle norme vigenti del Codice di Giustizia Sportiva. Talché, non potendosi condividere l’impostazione seguita dalla Commissione Disciplinare, appare giuridicamente logica, nel caso che ci occupa, l’asettica applicazione della norma relativa all’esecuzione delle sanzioni di cui all’art. 17 comma 6, in combinato disposto con l’art.14, comma 11, lettera c) del C.G.S. L’opzione seguita da questa Commissione trova, infatti, conforto nella stessa normativa del Codice di Giustizia Sportiva, il quale, non può dimenticarsi, afferma in via di principio che le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione in cui sono state irrogate devono essere scontate , anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell’art.17 comma 6. La circostanza che la sanzione è scattata in virtù di uno spareggio promozione non è elemento incoerente ai fini della piana e lineare applicazione del principio di cui sopra. Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Taloro Gavoi di Gavoi (Nuoro), annulla l’impugnata delibera ed infligge alla società Budoni la sanzione della perdita della gara per 0 – 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it