F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 28/11/06 3. RECLAMO A.C. WIPPTAL AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMONIZIONE AL SIG. PONTALDI SANDRO, DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 21 AL SIG. PONTALDI CLAUDIO, DELL’INIBIZIONI PER GIORNI 28 AL SIG. BARISON DIEGO, DELL’AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1. COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 19 del 12.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 28/11/06 3. RECLAMO A.C. WIPPTAL AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMONIZIONE AL SIG. PONTALDI SANDRO, DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 21 AL SIG. PONTALDI CLAUDIO, DELL’INIBIZIONI PER GIORNI 28 AL SIG. BARISON DIEGO, DELL’AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1. COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 19 del 12.10.2006) In data 23.12. 2005, la Procura Federale della F.I.G.C. chiedeva all’Ufficio Indagini, che dava mandato in data 11.1.2006, al collaboratore Dott. Pietro Bruscia, l’espletamento di accertamenti riguardanti l’utilizzazione, da parte della societa A.C. Wipptal, di calciatori non tesserati, gia oggetto di precedente valutazione dei competenti organi della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige (Com. Uff. n. 17 del 6.10.2005; Com. Uff. n. 23 del 10.11.2005; Com. Uff. n. 25 del 24.11.2005). La circostanza dell’utilizzazione di detti calciatori era stata rappresentata dal Presidente della societa U.S. Stella Azzurra, in data 14.10.2005. La relazione del Dott. Bruscia, inviata il 17.2.2006, all’U.I., evidenziava la fondatezza del denunciato indebito utilizzo dei seguenti calciatori: Ivan Bonfardin, Emran Alji, Ayoub Bouiani, Giuseppe Mangialardi, Gerald Bakri, Muamet Gast e Selman Bajra. La relazione del Bruscia concludeva nel senso dell’utilizzazione “sistematica” di calciatori non tesserati nelle gare dei due campionati giovanili “Allievi Provinciale” e “Giovanissimi Regionale”. A seguito e sulla base di tale relazione, il Procuratore Federale deferiva, in data 3.8.2006, alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Trentino Alto Adige della Lega Nazionale dei Dilettanti della F.I.G.C il sig. Maurizio Marcotto, in qualita di Presidente, all’epoca dei fatti, della societa A.C. Wipptal; il sig. Claudio Pontalti e il sig. Diego Barison, in qualita di Dirigenti Accompagnatori per determinate partite, distintamente elencate nel provvedimento di deferimento; il sig. Sandro Pontalti, come Dirigente Accompagnatore per determinate partite e attualmente Presidente della societa (a seguito di dimissioni di M. Marcotto presentate in data 30.10.2005); la societa A.C. Wipptal. I primi 4 per rispondere della violazione dei doveri di lealta, correttezza e probita di cui all’art. 1 C.G.S. e la societa perche responsabile direttamente e oggettivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. Nella riunione del 28.9.2006, la Commissione Disciplinare condannava la A.C. Wipptal alla sanzione dell’ammenda di €500,00, il sig. Sandro Pontalti all’ammonizione, il sig. Claudio Pontalti e il sig. Diego Barison all’inibizione, rispettivamente, per giorni 21 e 28. Dichiarava l’improcedibilita nei confronti di Maurizio Marcotto in quanto non piu tesserato e rimetteva gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti nei confronti di altri Dirigenti Accompagnatori per gare diverse (Com. Uff. n. 19 del 12.10.2006). La A.C. Wipptal, in data 16.10.2006, avverso tale provvedimento proponeva reclamo alla Corte d’Appello Federale. La societa, riprendendo le considerazioni svolte nella memoria difensiva presentata alla Commissione Disciplinare, precisava che mai aveva posto in essere atti contrari ai doveri di cui all’art. 1 C.G.S. e, con riferimento ai fatti contestati, sottolineava che i tesseramenti erano stati tutti regolarmente richiesti e che, eccezion fatta per il Bonfardin, erano stati regolarmente concessi, seppur con ritardo. In proposito, metteva in evidenza la societa, e risaputo che, per la gran quantita di richieste di tesseramenti, questi possono non pervenire in tempi brevi e, di conseguenza, giustificava l’impiego dei calciatori, eccependo la propria buona fede. In ordine all’impiego del Bonfardin, invece, la A.C. Wipptal faceva presente che era ancora in corso la disputa interpretativa riguardo la disciplina N.O.I.F.. Il tesseramento di detto calciatore era stato regolarmente richiesto, ma non concesso, per inapplicabilita della deroga di cui all’art. 40, comma 3, N.O.I.F.. La F.I.G.C. aveva difatti ritenuto, in data 3 ottobre 2005, che il tesseramento del Bonfardin non fosse possibile, poiche l’art. 40, comma 6 e 10, C.G.S. prevede il tesseramento di atleti che siano “residenti in Italia che non siano mai stati tesserati per federazioni estere” e di atleti “cittadini italiani che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia”.Osservava la F.I.G.C. che, trattandosi di giovane minore d’eta, la residenza riguarda l’intero nucleo familiare, che nel caso in specie, risulta essere in Svizzera. Non poteva accogliere, in virtu dell’art. 15, comma 2, del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, inoltre, l’autocertificazione di affidamento presentata dal sig. S. Marcotto, poiche non documentata da disposizione del Giudice Tutelare o dal Tribunale per i minori (L. 184/1983). La A.C. Wipptal sosteneva nel ricorso l’inadeguatezza di tale provvedimento di affidamento, poiche questo ha come presupposto l’incapacita della famiglia di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, mentre nel caso del Bonfardin, questi e in Italia per esigenze di studio. Non negava la societa l’impiego del Bonfardin, ma tornava a sottolineare la sua buona fede sull’esito positivo del provvedimento di concessione del tesseramento. Evidenziava, inoltre, che per tale impiego la societa era gia stata sanzionata e denunciava che un ulteriore deferimento sarebbe stato un ingiustificato “ne bis in idem”. Inoltre, dichiarava che il calciatore, per il quale era stata reiterata la richiesta di tesseramento per la stagione 2006-2007, non era stato utilizzato in nessuna altra gara. Per questi motivi, la ricorrente richiedeva: in via principale, l’assoluzione dell’A.C. Wipptal e dei sig.ri, Claudio Pontalti, Diego Barison e Sandro Pontalti dalle contestazioni loro ascritte; e, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni ai minimi edittali. In data 27.11.2006, la C.A.F. respingeva il ricorso. Riteneva la Corte che non fosse sufficiente la semplice richiesta di tesseramento per giustificare l’utilizzo dei calciatori, occorrendo, al contrario, la concessione del tesseramento stesso da parte della FIGC. Allo stesso modo, per il Bonfardin, non bastava che ci fosse disputa in corso circa l’interpretazione della disciplina N.O.I.F., l’utilizzo di detto calciatore sarebbe stato legittimo solo a seguito di esito positivo, per la societa, della disputa. Riguardo alla pretesa violazione del “ne bis in idem”, invece, motivava la Corte che i precedenti deferimenti e sanzioni gia inflitte alla societa si riferivano solo ad alcune delle gare dei campionati in questione e comunque non a quelle in discussione. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’ A.C. WIPPTAL di Vipiteno (Bolzano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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