F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 28/11/06 5. RECLAMO DEL SIG. VIVARELLI RENATO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 20.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 40 del 17.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 28/11/06 5. RECLAMO DEL SIG. VIVARELLI RENATO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 20.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 40 del 17.10.2006) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con delibera del 16.10.2006 rigettava il reclamo proposto dal signor Renato Vivarelli, dirigente accompagnatore della societa Luzzese Calcio 99 contro la decisione del Giudice Sportivo che gli aveva inflitto la sanzione della inibizione sportiva fino al 20.9.2011 per avere, al termine della gara Luzzese/Nuova Audace disputata a Luzzi il 17.9.206, colpito il direttore di gara con un pugno al collo e per comportamento minaccioso nei confronti dell’assistente. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione di Appello Federale Renato Vivarelli lamentando sostanzialmente la gravita della sanzione inflittagli per un atto asseritamene non violento, in quanto privo di potenzialita lesiva come del resto frequentemente ritenuto dalla giustizia sportiva nei confronti di altri tesserati. Il ricorso e inammissibile. Ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S., le decisioni delle Commissioni Disciplinari e comunque dei Giudici Sportivi possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F. per motivi attinenti alla competenza, per violazione e falsa applicazione di norme statuarie e regolamentari dell’ordinamento sportivo e, per questioni attinenti al merito della controversia nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita come giudice di 2°grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi per le quali e ammesso il ricorso alla C.A.F., posto che il Vivarelli con l’atto di impugnazione, pur denunciando violazione e falsa applicazione delle norme federali, per avere il giudice di 2°grado considerato atto di violenza il pugno inferto all’arbitro del tutto privo di attitudine lesiva e, un non perequato esercizio del potere disciplinare in relazione ad altri episodi analoghi, puniti con minor rigore, ha riproposto, surrettiziamente questioni concernenti circostanze di fatto e apprezzamenti di merito che con esaustiva motivazione sono state valutate e disattese dal giudice di 2°grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dal signor Vivarelli Renato e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it