F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/11/06 1. RECLAMO DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GABBANINI LEONARDO FINO AL 9.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 24.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/11/06 1. RECLAMO DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GABBANINI LEONARDO FINO AL 9.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 24.10.2006) L’arbitro Di Bona Francesco riferiva con rapporto che in occasione della gara di giovanissimi nazionali svoltasi il 10.10.2006 tra la A.C. Fiorentina e la A.C. Prato, al 20° del secondo tempo, aveva allontanato il sig. Gabbarini Leonardo, allenatore della A.C. Prato S.p.A., perché gli aveva urlato frasi offensive, si era rifiutato in un primo momento di allontanarsi dal campo nonché, successivamente, lo aveva di nuovo insultato e minacciato davanti agli spogliatoi. Il Giudice Sportivo squalificava pertanto il sig. Gabbarini fino al 9.1.2007. Su reclamo della A.C. Prato S.p.A., la Commissione Disciplinare del Settore Giovanile e Scolastico, considerata la gravità dei fatti anche in relazione alla funzione educativa e formativa del ruolo rivestito dall’allenatore, disponeva l’aggravamento della squalifica fino al 9.4.2007. Avverso questa decisione la A.C. Prato s.p.a. chiedeva con ricorso l’annullamento della decisione, e quindi la revoca della squalifica inflitta all’allenatore o, in subordine una riduzione della stessa. A tal fine la A.D. Prato s.p.a. deduceva: 1) difetto di motivazione della decisione della Commissione Disciplinare per mancato vaglio degli argomenti addotti onde dimostrare la illogicità dell’attribuzione, all’allenatore del Prato, delle frasi in questione dopo che l’arbitro aveva fischiato un fallo contro la squadra avversaria; 2) difetto di motivazione per mancata spiegazione delle ragioni alla base del raddoppio della sanzione inflitta in primo grado; 3) omessa valutazione del fatto che,, secondo la spiegazione dell’allenatore, le frasi in questioni erano state proferite non da lui, ma da un dirigente accompagnatore; 4) contraddizione emergente dal contenuto del rapporto arbitrale circa l’intrattenimento dell’allenatore in campo per 4 minuti nonostante l’invito ad allontanarsi quando, a fronte di ciò e delle altre varie interruzioni della partita, erano stati effettuati soli due minuti di recupero. Il ricorso merita accoglimento solo per quanto concerne l’aggravamento della sanzione inflitta in secondo grado al sig. Gabbanini. Va premesso che il motivo di cui al n. 3) dimostra di per sé l’illogicità oggettiva della doglianza espressa sotto il n. 1): se infatti l’arbitro avesse in quel momento fischiato un fallo contro la squadra avversaria del Prato, non solo l’allenatore, ma neanche un dirigente di quest’ultima squadra avrebbe avuto motivo per rivolgere le frasi offensive e minacciose di cui l’arbitro nel primo rapporto e nel successivo supplemento dichiara essere stato destinatario. Ma, più in generale la responsabilità diretta dell’allenatore sig. Gabbanini deve ritenersi correttamente affermata dai Giudici dei due precedenti gradi di giudizio alla stregua dell’art. 31 Aa1) C.G.S. secondo il quale “I rapporti dell’arbitro…..fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare….”. Quanto all’esame del filmato della partita, giova ricordate che l’art. 31 A – a3) C.G.S. ne limita l’ammissibilità a casi diversi da quello in esame. Deve piuttosto accogliersi il motivo di gravame n. 2). La motivazione della decisione della Commissione Disciplinare non dà conto sufficiente delle ragioni alla base dell’inasprimento della squalifica comminata dal Giudice sportivo che deve essere confermata nella durata inflitta da quest’ultimo anche in considerazione del contenuto delle frasi con cui il sig. Gabbanini si rivolse all’arbitro; frasi che, sebbene sicuramente denigratorie e minatorie appaiono adeguatamente punite con la predetta sanzione fino al 9.1.2007. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Prato S.p.A. di Prato , annulla l’impugnata delibera, ripristinando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della squalifica fino al 9.1.2007 e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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