F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/11/06 2. RECLAMO CALCIATORE ALBERTINI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 41 del 27.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/11/06 2. RECLAMO CALCIATORE ALBERTINI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 41 del 27.10.2006) Con provvedimento dell’1.8.2006 il procuratore generale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Disciplinare il signor Marco Albertini e l'Associazione Calcio a cinque Sanbenedettese: il primo per violazione dell’art. 27, comma 2 dello statuto della F.I.G.C. per aver presentato presso il Commissariato di polizia di Stato di San Benedetto del Tronto atto di denuncia querela nei confronti del calciatore Alessandro Fares per quanto accaduto nel corso della gara del campionato di serie D di calcio a cinque del 21.4.2005 senza aver richiesto e previamente ottenuto la prescritta autorizzazione del Presidente federale ad adire le vie legali nei confronti dello stesso Fares, con ciò eludendo l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli organi di Giustizia Sportiva e dei soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione dell’ art. 1, comma uno, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità; la società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, conna 4, C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente calciatore. La Commissione, con la decisione reclamata, ha ritenuto provata la responsabilità disciplinare del tesserato mentre ha escluso che delle violazioni contestate al signor Albertini debba rispondere anche la società calcistica di cui era Presidente, atteso che l'attività da questo posta in essere era relativa esclusivamente alla sua sfera soggettiva e personale e non era stata posta in essere in dipendenza del rapporto organico con la società; conseguentemente ha comminato al calciatore Marco Albertini la sanzione della squalifica di mesi sei ed ha prosciolto l'Associazione Calcio a cinque Sanbenedettese. Ricorre avverso tale provvedimento il sig. Albertini, sostenendo di aver presentato richiesta di autorizzazione e di aver presentato la denuncia querela prima di aver ricevuto alcun diniego di autorizzazione; sostiene inoltre che alla fattispecie in esame non sarebbe applicabile la norma che si assume violata in quanto egli sarebbe stato colpito non durante lo svolgimento di un'azione di gioco ma in un contesto ben lontano e distinto da dove si stava giocando. L'appello è infondato e va respinto. Nel corso dell'audizione dinanzi al delegato del capo dell'Ufficio Indagini, il ricorrente ha dichiarato di aver presentato la denuncia - querela in assenza di previa autorizzazione perché era prossimo alla scadenza il termine per la presentazione della stessa. Ciò da un lato conferma la consapevolezza della presentazione della querela in assenza di previa autorizzazione e, dall’altro, appare non conforme al vero quanto alla allegata esimente, poiché emerge documentalmente che la denuncia querela fu sporta dal Sig. Albertini con largo anticipo rispetto al termine di tre mesi di cui all’art. 124 cod. pen. Né pare condivisibile da questa Commissione la pretesa sottrazione alla giustizia sportiva dell'evento lamentato dal ricorrente per essere avvenuto entro il campo di gioco ma lontano dall'azione calcistica: la condotta censurata dal sig. Albertini è infatti avvenuta nell'ambito della partita di calcio e dunque in occasione della competizione sportiva e tanto basta per ricondurla alla competenza esclusiva della giustizia sportiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Albertini Marco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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