F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/11/06 3. RECLAMO DELL’U.S. ACLI S. GIUSEPPE C5 JESI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. OSTRENSE/U.S. ACLI S. GIUSEPPE DEL 6.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 25.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/11/06 3. RECLAMO DELL’U.S. ACLI S. GIUSEPPE C5 JESI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. OSTRENSE/U.S. ACLI S. GIUSEPPE DEL 6.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 25.10.2006) Il fatto da cui origina il presente caso è la gara A.S. Ostiense/U.S. Acli S. Giuseppe 1-1, Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 Girone A, C.R. Marche F.I.G.C.- LND. In seguito alla gara predetta la società Ostrense ha ritualmente proposto reclamo alla Commissione Disciplinare per posizione irregolare del calciatore Bolletta Manuele inserito in distinta. L’U.S. Acli il 17.10.2006 presenta le controdeduzioni adducendo che il calciatore in questione era stato regolarmente tesserato con modulo giallo. La Commissione Disciplinare adita, competente in 1° grado, esaminato il reclamo, esaminata la distinta di gara in cui risultava il giocatore in questione, rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della società resistente per tardività ai sensi dell’art 34, comma 3 C.G.S., esperiti i necessari accertamenti presso l’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Marche, da cui il calciatore Bolletta non risultava tesserato per l’U.S. Acli alla data della gara in esame, con Com. Uff. n. 39 del 25.10.2006, accoglie il reclamo e, ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 5 lett. a): Infligge all’U.S. Acli la sanzione sportiva della perdita della gara per 6-0. Commina la sanzione dell’inibizione per 15 giorni al signor Giovagnini Davide (Dirigente Accompagnatore). Commina la sanzione della squalifica per 2 giornate al giocatore Bolletta Manuele. Il 30.10.2006 l’U.S. Acli presenta ritualmente reclamo alla CD avverso la decisione della stessa Commissione Disciplinare. La Commissione Disciplinare adita, nel Com. Uff. n. 48 dell’8.11.2006, rilevata la propria incompetenza, rimette, per il principio di conservazione degli atti, alla competente C.A.F.. Entrando nel merito si evidenzia che, premesso che il calciatore Bolletta nato il 14.9.2006 aveva titolo a svincolarsi dalla società di appartenenza in quanto ultra venticinquenne, seguendo le formalità previste dall’art. 32 bis N.O.I.F., il calciatore Bolletta inviava la richiesta di svincolo solamente al Comitato Regionale Marche e non, allo stesso modo, alla società di appartenenza, cioè l’AS Ostrense. Risulta nel reclamo alla Commissione Disciplinare proposto dall’US Acli, per loro stessa ammissione, che il calciatore mai ha inviato una Raccomandata A/R all’AS Ostrense e ne loro l’avevano ricevuta. Il mezzo con cui è stata avvertita la società AS Ostrense è stata una conversazione orale. Sono state, quindi, violate le formalità rigorose previste dall’art. 32 bis comma 2 N.O.I.F., a pena di decadenza. Da parte sua l’AS Ostrense, pertanto, non mise il giocatore Bolletta in lista di svincolo. Risulta poi dal Com. Uff. n. 9 del 24.8.2006, che il Comitato Regionale Marche ha pubblicato l’elenco dei calciatori svincolati in cui non risultava il Bolletta. Da aggiungere, a tal proposito, che il Com. Uff. n. 9 del 24.8.2006 non è stato mai impugnato alla Commissione Tesseramento entro 7 gg, come previsto dall’art. 32 bis, comma 2 N.O.I.F., per l’impugnazione delle Carte di Svincolo. Da rilevare, inoltre, che l’art. 12 comma 5 lett. c) C.G.S., prevede la punizione sportiva della perdita della gara, per il solo fatto che il giocatore sia in distinta. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Acli San Giuseppe di Jesi (Ancona) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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