F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/11/06 4. RECLAMO U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO N. 13 DEL COM. UFF. N. 181/A DEL 31.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 40/C del 6.10.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 30/11/06 4. RECLAMO U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO N. 13 DEL COM. UFF. N. 181/A DEL 31.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 40/C del 6.10.2006) La Commissione disciplinare presso Lega Professionisti Serie C, con la decisione in data 22.9.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 40/C, in data 6.10.2006, ha comminato alla società U.S. Avellino S.p.A. la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso, ritenendola responsabile della violazione del punto 13 - ultimo comma, del Com. Uff. 181/A del 31.3.2006 e “visto l’art. 14 lettera D) dello stesso Com. Uff.”. Con atti in data 27.7.2006, infatti, il Presidente della Lega Professionisti Serie C aveva deferito la società medesima all’Organo di Giustizia, in quanto “non ha ottemperato al disposto di cui al Com. Uff. n. 181/A del 31.3.2006, punto 13 – ultimo comma, non avendo provveduto a depositare, nel termine prescritto del 4.7.2006, le garanzie fideiussorie previste in caso di splafonamento del budget tipo societario (€ 1.240.000,00 per la Serie C1) e del budget tipo per singolo contratto (€ 62.000,00 per la Serie C1), fornendo garanzie bancarie a prima richiesta per l’importo di € 3.519.411,20 (per il budget tipo societario) ed € 172.000,00 per lo splafonamento del budget tipo per singolo contratto sottoscritto con il calciatore Ametrano Raffaele”. In pari data, omologamente il Presidente della Lega Professionisti Serie C deferiva l’U.S. Avellino con riferimento ai contratti sottoscritti con i calciatori: Brancolino Raffaele, Cecere Domenico, D’Andrea Alessio, Evacuo Felice, Fusco Vincenzo, Minieri Michelangelo, Monopoli Luca, Millesi Francesco, Moretti Vincenzo, Nicoletto Rudy, Puleo Simone, Riccio Vincenzo, Terni Christian e con l’allenatore Colomba Franco. La Commissione Disciplinare competente, elencati i contratti in essere tra la società e quindici tesserati (l’allenatore e quattordici calciatori) e indicati gli importi a ciascuno riferiti ed escluso che la garanzia fideiussoria per l’eccedenza dei compensi relativi alla stagione in corso rispetto ai budgets fosse dovuta con riferimento al contratto con l’allenatore - attesa la validità annuale dello stesso - ha osservato: - che ai contratti relativi ai calciatori è stata negata l’esecutorietà, con conseguente decadenza dal tesseramento comunicato alla società avellinese il 13.7.2006, in quanto il punto 12 del Com. Uff. 181/A – 2006, lettera G), dopo aver previsto l’obbligo per le società di depositare entro determinate date le garanzie bancarie a prima richiesta nel caso che i contratti coi calciatori superino il budget tipo per singoli contratti, “afferma che l’inosservanza di tale obbligo comporta il diniego di esecutività del contratto”; - che il punto 13, ultimo comma, dello stesso Com. Uff. “ribadisce gli obblighi di cui sopra e cioè della prestazione delle garanzie per la parte dei corrispettivi eccedenti il budget tipo per singolo contratto”; - che “non pare dubbio, pertanto, che risultando <> le eccedenze dai limiti posti per le società di Serie C1 dei compensi pattuiti per la stagione 2006/2007 coi calciatori sunnominati, dovessero essere prestate le garanzie in adempimento delle sopra richiamate disposizioni”; - che “la U.S. Avellino, fatto pacifico, non le ha prestate”. Su queste premesse la Commissione – pur tenendo conto parzialmente delle giustificazioni addotte dalla deferita circa le traversie economiche occorse all’U.S. Avellino a seguito della retrocessione dalla Serie B e circa la non perentorietà del termine fissato per la prestazione delle garanzie – ha deciso di infliggere alla società la penalizzazione di due punti in classifica avverso la quale vi è appello innanzi a questa C.A.F., assumendo la perentorietà dei termini contenuti nel Com. Uff. n. 181/A – 2006, la legittimità del provvedimento con il quale la Lega ha negata l’esecutorietà dei contratti dei calciatori in questione e la realizzazione della fattispecie riguardata dal punto 13 del Comunicato medesimo. Ciò in quanto, seppure secondo la Commissione Disciplinare “la particolare sanzione è applicabile solo quando la mancata esecutività del contratto sia direttamente imputabile alla società”, ha rilevato che nei confronti di uno dei quattordici calciatori interessati “non è risultato neanche in base a presunzioni, che fosse consenziente alla ricontrattazione del vigente accordo, come in effetti non è risultato che allo stesso sia stato rinnovato, come per gli altri, il contratto, per cui la mancata esecutività decretata dalla Lega con lettera del 13/7/2006 è imputabile soltanto e direttamente alla società”. Con ricorso in data 13.10.2006, la U.S. Avellino ha inteso impugnare innanzi a questa C.A.F. la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, assumendo l’assenza di dolo nella condotta tenuta. In effetti, secondo l’appellante, “anche nel caso del calciatore Terni la Società deducente abbia agito secondo i principi di lealtà, probità e correttezza”, avendo provveduto numerose volte a contattarlo per rinegoziare il contratto, senza però giungere ad alcun risultato concreto, dapprima per gl’impegni del tesserato in riabilitazione da infortunio e, successivamente, per il deliberato rifiuto del tesserato che – per la mancata esecutività del contratto deliberata dalla Lega – era oramai svincolato e libero di tesserarsi presso altra società di suo gradimento. “D’altronde”, ha aggiunto l’appellante, “apparirebbe paradossale il comportamento di una società che con enormi sforzi economici riesce nell’impresa di rinegoziare i contratti di ben quattordici dei propri giocatori per evitare di incorrere in sanzioni e poi, deliberatamente, decidesse, per uno solo di essi, di rinunciare all’intesa, rischiando di pregiudicare anche il precedente impegno.” Dunque, ribadito che “la U.S. Avellino S.p.A. ritiene, anche in questa contestata occasione, di aver agito nel pieno rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza in ossequioso rispetto dell’art. 1 C.G.S.”, l’appellante ha concluso chiedendo a questa Commissione che, “in accoglimento del reclamo proposto, riformi il giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare Lega Professionisti Serie C e per l’effetto prosciolga la società ricorrente annullando la penalizzazione di punti due da scontarsi nel Campionato in corso”. All’udienza odierna i patroni della ricorrente intervenuti hanno confermato i motivi d’appello, chiedendone l’accoglimento per mancata violazione dell’articolo 1 C.G.S., fornendo più approfonditi ragguagli circa il rapporto intercorso con l’ex tesserato Terni e circa la mancata volontà di quest’ultimo – non della società – di regolarizzare il tesseramento, così che chiara sarebbe l’esistenza quantomeno di una “presunzione” d’accordo, negata nel provvedimento della Commissione Disciplinare. La questione all’esame del Collegio concerne la doglianza della U.S. Avellino S.p.A. avverso la penalizzazione di due punti in classifica nel campionato al quale partecipa nell’anno sportivo in corso, comminata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, a sanzione della violazione delle norme poste nel Com. Uff. n. 181/A emanato dalla F.I.G.C. in data 31.3.2006, sulle garanzie da prestare a fronte dello splafonamento del budget tipo per i contratti stipulati con i tesserati. L’appello è infondato e deve essere respinto. Il Com. Uff. federale n. 181/A, in data 31.3.2006, recante “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2006/2007 per le società di serie A, B, C1 e C2”, ha stabilito: - (punto 12], lettera G]) che le società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C le quali a seguito di contratti con calciatori depositati, superino il budget tipo complessivo (fissato in € 1.240.000,00 per le società di Serie C1) e/o quello per singolo contratto (fissato in € 62.000,00 per le società di serie C1), “dovranno inoltre depositare le garanzie bancarie a prima richiesta, ivi previste, rispettivamente” entro date fissate, tra le quali quella del 4.7.2006 “per operazioni poste in essere entro il 30.6.2006” e “pena la mancata esecutività dei contratti”; - (punto 13, ultimo paragrafo) che le società di Serie C1 “ove il costo per emolumenti ai calciatori ed agli allenatori per la stagione sportiva 2006/2007 – derivanti da prolungamento di contratto o contratti pluriennali stipulati nella stagione 2005/2006 – non rientri nella voce di budget tipo approvato dal Consiglio Federale” negli importi suddetti sia per società che per singolo contratto, “dovranno depositare alla Lega Professionisti Serie C entro il 4.7.2006 garanzia bancaria a prima richiesta” conforme al modello predisposto dalla Lega stessa, “finalizzata alla copertura dell’indebitamento, derivante dallo scostamento (eccedenza) rispetto al budget tipo complessivo e/o del singolo contratto sopra indicati, nella misura del 100% (centopercento). Tale disposizione trova applicazione anche per i contratti pluriennali di altri tesserati depositati presso la Lega Professionisti Serie C”; - (punto 14], lettera c]) che la mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 8, comma 3, C.G.S. e comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 13, comma 1 lett, f C.G.S., nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2006/2007. Rispetto a quanto stabilito dalle richiamate disposizioni ed alla scansione temporale ivi contenuta, la U.S. Avellino S.p.A. non ha provveduto a depositare le garanzie necessarie a coprire lo splafonamento dal budget tipo societario e quello per singolo contratto nel termine stabilito del 4.7.2007, così come ha convenuto la stessa Commissione Disciplinare nell’impugnata decisione (testualmente: “La U.S. Avellino, fatto pacifico, non le ha prestate” le garanzie). Orbene, la Commissione osserva che: - non può trovare accoglimento l’argomentazione dell’appellante circa la natura meramente ordinatoria del termine per la prestazione delle garanzie, in quanto – benché manchi esplicita aggettivazione – la perentorietà dei termini ivi contenuti si ricava dalla sua correlazione ad una sanzione in caso di mancato rispetto: tale sanzione è, appunto, la mancata esecutività dei contratti stipulati; - neppure pregiata è l’altra argomentazione sulla quale si fonda il gravame, costituita dal richiamo alla condotta attiva della società, la quale avrebbe adottato (e, invero, concretizzato, salvo che nel caso del calciatore Terni) ogni utile iniziativa per giungere ad una rinegoziazione dei contratti con i tesserati tale da contenere il plafond nei limiti stabiliti dalla Federazione. Risulta, infatti, dagli atti di causa che i contratti rinegoziati – sui quali la Lega ha concesso l’esecutività – siano successivi allo spirare del termine del 4.7.2006, così da non far venire meno la violazione delle disposizioni innanzi riepilogate. Dunque, tale condotta attiva dell’U.S. Avellino volta a rimuovere le problematiche sorte nel rapporto tra budget tipo e/o di singolo contratto stabiliti nella delibera federale e contratti in essere con i tesserati – nel complesso e singolarmente considerati – a causa della mancata prestazione della relativa garanzia bancaria a prima richiesta, benché in se stessa lodevole, è avvenuta tardivamente rispetto al termine perentorio in questione, così che – a prescindere dalla diversa decisione assunta dal tesserato Terni, che ha preferito non rinegoziare il proprio contratto – la mancata ottemperanza alle disposizioni del Com. Uff. n. 181/A del 31.3.2006 si è comunque realizzata, con l’effetto che la mancata esecutività dei contratti deve essere necessariamente riferita alla società medesima; cioè, per stare al tenore testuale della disposizione è a quest’ultima “direttamente imputabile” per omissione. Da ultimo e per completezza di trattazione, la Commissione ritiene di chiarire che nessun rilievo assumono, in fattispecie, i richiami dell’appellante all’insussistenza della violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 C.G.S., in quanto di tale presunta violazione non vi è traccia né nei motivi di contestazione, né nella decisione appellata e, invero, neppure nelle norme di riferimento. Più precisamente, per quanto innanzi fedelmente riportato, il Com. Uff. n. 181/A del 31.3.2006, richiama, a proposito dell’inottemperanza alle disposizioni in essa stessa contenute, la violazione del comma 3 dell’art. 8 C.G.S., rubricato “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni”, il quale a sua volta richiama la “sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lettera f)” dello stesso C.G.S. “nella misura non inferiore a due punti di penalizzazione in classifica”. Pertanto, nessuna violazione dell’art. 1 C.G.S. è stata, in fattispecie, né ipotizzata né sanzionata e le deduzioni in merito dell’appellante sono del tutto estranee alla controversia. Dalla pronuncia di reiezione dell’appello discende, altresì, che la relativa tassa sia incamerata. Per questi motivi la C.A.F., visti gli artt. 8 e 13 C.G.S., nonché i punti da 12 a 14 del Com. Uff. F.I.G.C. n. 181/A, in data 31.3.2006; respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Avellino di Avellino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it