F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 05/12/2006 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI: RAFFAELLI FILIPPO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.; STRAMBI ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERAL DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.; MAURELLI MAURO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.; CERAGIOLI BRUNELLO, VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA CAMAIORE CALCIO A.S.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.; E DELLE SOCIETÀ: F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 8, COMMA 3 C.G.S. CAMAIORE CALCIO A.S.D., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 8, COMMA 3 C.G.S..

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 05/12/2006 1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI: RAFFAELLI FILIPPO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.; STRAMBI ANDREA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERAL DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.; MAURELLI MAURO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.; CERAGIOLI BRUNELLO, VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELLA CAMAIORE CALCIO A.S.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S.; E DELLE SOCIETÀ: F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 8, COMMA 3 C.G.S. CAMAIORE CALCIO A.S.D., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 8, COMMA 3 C.G.S.. All’esito dell’esame degli atti acquisiti dall’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale ha rilevato che il signor Filippo Raffaelli, Consigliere del Comitato Regionale Toscana, risulta aver svolto attività di intermediazione tra società iscritte al campionato di Eccellenza ed alcuni calciatori nell’ambito del trasferimento di questi ultimi e, più in particolare, come emerge “diffusamente ed in modo chiaro ed inequivocabile dagli atti di indagine, (che) il Raffaelli contattava giocatori proponendo loro il tesseramento con altre società ed organizzando persino gli incontri tra i giocatori e le società interessate”. Calciatori, individuati, poi, nelle persone di Massimiliano Franchi, Alberto Francesconi, Paolo Andreotti, Claudio Cazzarotto e Stefano Gaggini Sempre sulla base delle risultanze delle avvenute indagini, il Procuratore ha ritenuto che i signori Mauro Maurelli e Andrea Strambi, rispettivamente Presidente e Direttore Generale della società F.C. Esperia Viareggio S.r.l., nonché il signor Brunello Ceragioli, Vicepresidente e legale rappresentante della società Camaiore Calcio A.S.D., si siano avvalsi dell’operato del signor Filippo Raffaelli al fine di concludere delle trattative per l’acquisizione di calciatori nell’ambito della campagna trasferimenti e acquisti della stagione sportiva 2005-2006. Ciò rilevato, con atto in data 4.10.2006, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi alla C.A.F. i signori Filppo Raffaelli, Consigliere del Comitato Regionale Toscana, Andrea Strambi, all’epoca dei fatti direttore generale della società’ F.C. Esperia Viareggio S.r.l., Mauro Maurelli, all’epoca dei fatti presidente della società F.C. Esperia Viareggio S.r.l. e Brunello Ceragioli, presidente della società Camaiore Calcio A.S.D., per violazione degli articoli 1, comma 1, e 8, comma 1 C.G.S., quanto al Raffaelli per aver svolto, pur ricoprendo la carica di dirigente federale, attività attinente al trasferimento di calciatori, quanto agli altri “per essersi avvalsi dell’opera del Raffaelli durante la campagna trasferimenti ed acquisti per la stagione sportiva 2005-2006” Con il medesimo atto il Procuratore Federale ha deferito, altresì, le societa’ F.C. Esperia Viareggio S.r.l. e Camaiore Calcio A.S.D., ai sensi dell’articolo 2, comma 4, C.G.S. anche con riferimento all’articolo 8, comma 3, C.G.S., la prima a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per comportamenti ascritti al proprio Presidente ed al proprio Direttore Generale all’epoca dei fatti, e la seconda a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascritti al proprio Vicepresidente e legale rappresentante. Le contestazioni venivano regolarmente recapitate dalla Procura Federale ai soggetti interessati. Pervenuti gli atti in data 10.10.2006, questa C.A.F., con comunicazione in data 14.11.2006, ha convocato di fronte a sé i soggetti deferiti per l’udienza del giorno 27.11.2006. In seguito, con telefax del 25.11.2006, il signor Filippo Raffaelli ha comunicato la propria impossibilità a presenziare all’udienza fissata per motivi di salute e, contestualmente, ha richiesto di fissarsi nuova convocazione al fine di poter svolgere compiutamente la propria attività difensiva. Questa Commissione ha accolto tale richiesta fissando nuova udienza in data 4.12.2006. Alla citata udienza sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il signor Filippo Raffaelli personalmente ed assistito dal proprio difensore, Avv. De Franco, i signori Andrea Strambi e Mauro Maurelli, nonché la società F.C. Esperia Viareggio S.r.l., tutti rappresentati dagli Avvocati Baldini e Menichetti, e il signor Brunello Ceragioli e la società Camaiore Calcio A.S.D., rappresentati dall’Avvocato Barone. Introdotta la discussione, il rappresentante della Procura Federale, premesso che le partecipazioni da parte del Raffaelli alla trasmissione televisiva “Penalty” non sono state oggetto di deferimento ma circostanze valutate nel corso delle indagini per comprendere la complessiva condotta tenuta dal Raffaelli stesso, ha chiesto, sulla base delle violazioni contestate nell’atto di deferimento, l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) al signor Filippo Raffaelli anni 1 e mesi 6 di inibizione; b) ai signori Andrea Strambi e Mauro Maurelli anni 1 di inibizione ciascuno; c) al signor Brunello Ceragioli mesi 6 di inibizione; d) alla società F.C. Esperia Viareggio S.r.l. l’ammenda di euro 500,00; e) alla società Camaiore Calcio A.S.D. l’ammenda di euro 400,00. Il signor Raffaelli, depositate note difensive, interviene personalmente e chiede il proscioglimento con rigetto delle richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale, così come i difensori degli altri soggetti deferiti. Ritiene questa Commissione pienamente provata la responsabilità dei soggetti deferiti in relazione agli addebiti contestati. Elemento centrale dell’intera vicenda oggetto del presente procedimento è la valutazione della condotta tenuta dal dirigente federale Filippo Raffaelli nel corso della campagna trasferimenti e acquisti della stagione sportiva 2005-2006. Sul punto, l’esito degli atti di indagine risulta solare. Le risultanze degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, invero, rivelano che il Raffaelli ha svolto attività di mediazione o, comunque sia, è stato coinvolto nelle operazioni di trasferimento di numerosi giocatori nel periodo appena richiamato. Ciò viene ampiamente confermato dai verbali resi nel corso delle audizioni sia dei soggetti deferiti che delle persone informate sui fatti oggetto di indagine e, segnatamente, dalle dichiarazioni rilasciate: (i) dai giocatori coinvolti, i quali hanno rivelato di essere stati contattati dal Raffaelli e che lo stesso era presente al momento della definizione del contratto con la loro nuova squadra; (ii) dai dirigenti delle squadre interessate, che hanno ammesso di essersi avvalsi del Raffaelli come consulente nell’ambito della campagna trasferimenti e acquisti e che nell’ambito di tale attività il dirigente federale ha presentato ai responsabili delle squadre diversi giocatori. L’insieme delle circostanze descritte dalle dichiarazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), costituiscono, senza dubbio, gli elementi essenziali dell’attività rivolta, nel caso di specie, al trasferimento di calciatori. Tanto viene indiscutibilmente chiarito dalle dichiarazioni rese dallo Strambi, il quale, nel descrivere l’attività svolta dal Raffelli, ha precisato che quest’ultimo “in pratica faceva da tramite tra i giocatori e la Società”. La condotta tenuta dal Raffelli, così come quella dei dirigenti di società signori Andrea Strambi, Mauro Maurelli e Brunello Ceragioli, costituisce violazione del disposto dell’articolo 8, comma 1, C.G.S. e, in generale, dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’articolo 1, comma 1, C.G.S.. Attesa la carica ricoperta dal Raffaelli, la violazione commessa dallo stesso risulta più grave rispetto a quella degli altri tesserati. Nessun dubbio anche sulla responsabilità delle società coinvolte, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, C.G.S., in quanto l’operato dei legali rappresentanti è direttamente riferibile alle stesse società. Considerata, pertanto, la responsabilità dei soggetti deferiti, la Commissione ritiene equo irrogare la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro, ai seguenti soggetti: a) quanto al signor Filippo Raffaelli anni 1; quanto al signor Andrea Strambi, mesi 8; c) quanto al signor Mauro Maurelli, mesi 8; d) quanto al signor Brunello Ceragioli, mesi 4. Per quanto riguarda le società coinvolte, invece, le sanzioni dell’ammenda di € 500,00 per la F.C. Esperia Viareggio S.r.l. e di € 400,00 per il Camaiore Calcio A.S.D.. Per questi motivi la C.A.F. visto il deferimento e gli atti, sentita la Procura Federale nonché le parti deferite, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni, visti gli artt. 1 e 8 C.G.S.: - Sig. Filippo Raffaelli: inibizione anni 1; - Sig. Strambi Andrea: inibizione mesi 8; - Sig. Maurelli Mauro: inibizione mesi 8; - Sig. Ceragioli Brunello: inibizione mesi 4; - Società F.C. Esperia Viareggio S.r.l.: ammenda di € 500,00; - Società Camaiore Calcio A.S.D.: ammenda di € 400,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it