F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 20/12/2006 2. RECLAMO A.S.D. FONTEAVIGNONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPITO CALCIO 2002/FONTEAVIGNONE DELL’8.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 26 del 2.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 20/12/2006 2. RECLAMO A.S.D. FONTEAVIGNONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPITO CALCIO 2002/FONTEAVIGNONE DELL’8.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 26 del 2.11.2006) Con atto 25.11.2006, spedito in pari data alla C.A.F. ed alla controparte, la A.S.D. Fonteavignone proponeva reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso proposto innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. n. 26 del 2.11.2006. Deduceva la società reclamante l’irregolare svolgimento della gara per aver partecipato alla medesima, disputata il giorno 8.10.2006, il calciatore Raffaele Frizzi della Coppito Calcio 2002 (subentrato in corso di gara in sostituzione del calciatore De Meo), che all’epoca risultava squalificato. Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova (art. 31 comma 1 C.G.S.) e dallo stesso risulta che il calciatore Raffaele Frizzi non ha preso parte alla gara de qua. In effetti, il calciatore De Meo (n. 10) è stato sostituito al quinto minuto del secondo tempo con il calciatore A. Gianfelice (n. 18) e non con il calciatore Raffaele Frizzi (n. 13) e non vi è nessun elemento istruttorio che possa ritenersi idoneo ad inficiare la richiamata fonte privilegiata di prova, alla quale questo Giudice deve attenersi. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Fonteavignone di Rocca di Mezzo (L’Aquila), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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