F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 22/12/2006

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 22/12/2006 1. RECLAMO A.C. CARPENEDOLO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERGOCREMA/CARPENEDOLO DEL 3.9.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 63/C del 27.10.2006) A seguito della gara Pergocrema / Carpendolo, disputata in data 3.9.2006, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, dopo aver omesso in un primo tempo di assumere qualsiasi provvedimento in ordine all’irregolarità della posizione in campo del calciatore Matteo Bonomi, tesserato in favore dell’U.S. Pergocrema (cfr. Com. Uff. n. 10/C del 5.9.2006), a seguito del ricorso proposto solo in data 15.9.2006 dall’A.C. Carpendolo, con il quale si contestava la regolarità della posizione del citato calciatore, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 22/C del 19.9.2006, assumendo di aver conosciuto della questione “in base ai poteri previsti dall’art. 24 C.G.S.”, dopo aver accertato che il calciatore Bonomi non aveva titolo per partecipare alla prefata gara - dovendo ancora scontare la squalifica per una giornata, maturata per recidività in ammonizioni in occasione dell’ultima gara disputata nel campionato precedente - deliberava di infliggere alla società Pergocrema la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale provvedimento è tempestivamente insorta la società Pergocrema, rilevando come il Giudice Sportivo avrebbe fatto illegittimo uso del potere di pronunciarsi d’ufficio sulla irregolarità della posizione in campo dei calciatori, ex art. 24 C.G.S., sia per aver già precedentemente preso in esame le risultanze della medesima gara e per averne di fatto “omologato” il risultato, sia perché la pronuncia impugnata sarebbe stata in realtà assunta non d’ufficio, ma sulla base di un inammissibile e tardivo ricorso dell’A.C. Carpendolo. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 63/C del 27.10.2006 l’adita Commissione Disciplinare ha rilevato che il procedimento d’ufficio in relazione alla regolarità della posizione in campo dei calciatori può essere svolto dal Giudice Sportivo esclusivamente sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, al momento della ricezione degli stessi immediatamente dopo la gara, e si conclude con le decisioni pubblicate sul primo Com. Uff. successivo alla gara stessa (salva esplicita riserva assunta in tale Com. Uff.); che il giudizio su reclamo di parte, in subjecta materia¸ può essere reso dal Giudice Sportivo solo ove il reclamo sia stato tempestivamente proposto; che, infine, fuori da tali ipotesi il Giudice Sportivo non può esercitare la propria funzione, in quanto functus munere. Alla luce di tali premesse, ed anche in considerazione del fatto che nella fattispecie, al momento dell’acquisizione agli atti del reclamo del Carpendolo, era comunque integralmente decorso anche il termine di cui all’art. 25, comma 5, C.G.S. per il deferimento avanti agli Organi di Giustizia Sportiva del calciatore che abbia disputato una gara in posizione irregolare, l’adita Commissione, in accoglimento del reclamo dell’U.S. Pergocrema, ha annullato l’impugnata deliberazione, ristabilendo il risultato ottenuto sul campo. Con atto del 23.11.2006 l’A.C. Carpendolo ha adito questa C.A.F., interponendo gravame avverso la suddetta deliberazione e richiedendone l’annullamento nonché, per l’effetto, la conferma di quella assunta dal Giudice Sportivo con conseguente irrogazione a carico dell’U.S. Pergocrema della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe indicata con il risultato di 0 a 3. Resiste al proposto gravame l’U.S. Pergocrema con articolate controdeduzioni. Reputa la C.A.F. che lo spiegato gravame non meriti accoglimento. Non può, infatti, darsi accesso all’argomentazione, svolta dalla ricorrente con il primo motivo di impugnazione, volta a giustificare il ritardo nella proposizione dell’originario reclamo al Giudice Sportivo sulla base di una tardiva conoscenza della causa dell’irregolarità della posizione in campo del calciatore Bonomi, tenuto conto del fatto che non risulta accoglibile la giustificazione addotta, sulla base della quale la ricorrente pretenderebbe si essere rimessa in termini, in considerazione del fatto che l’elenco dei calciatori squalificati al termine della precedente stagione, pubblicato informalmente su Internet da parte del Comitato Interregionale – Serie D, nel quale in un primo tempo il Bonomi non sarebbe stato inserito, non costituisce atto ufficiale, dovendosi, come è noto, fare riferimento, per ciò che concerne i provvedimenti sanzionatori a carico di calciatori, esclusivamente ai Comunicati Ufficiali. Anche il secondo motivo di reclamo, con il quale viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 24.9, lett. a), C.G.S. non coglie nel segno, dovendosi dare atto, sul punto, della sostanziale correttezza argomentativa della decisione gravata e della logicità dell’iter motivazionale svolto dalla Commissione Disciplinare, alle cui considerazioni motive solo appare necessario soggiungere quanto già in altre occasioni affermato da questa C.A.F., in fattispecie analoghe a quella oggi in decisione, vale a dire che il potere – dovere del Giudice Sportivo di instaurare d’ufficio il procedimento, ai sensi dell’art. 24, comma 9, lett. a), C.G.S., si consuma una volta che, con la pubblicazione del primo Com. Uff. successivo alla gara, sia stato reso noto il risultato conseguito nella medesima sul campo; dopo che sia intervenuta la c.d. “omologazione”, infatti, residua al medesimo Giudice Sportivo solo un potere disciplinare, che egli può esercitare infliggendo le sanzioni del caso, con esclusione, però, di provvedimenti che possano modificare il risultato della gara. D’altro canto, come parimenti questa Commissione ha avuto modo più volte di affermare, l’esigenza primaria di salvaguardare la certezza del risultato ai fini della regolarità del Campionato non consente diversa interpretazione delle norme regolamentari. Nel caso di specie, dunque, anche tenendo conto dell’incontestabile tardività del reclamo proposto dal Carpendolo al Giudice Sportivo, questi, non avrebbe potuto pronunciarsi, d’ufficio, essendosi ormai il suo potere in tal senso irrimediabilmente consumato ed essendo il risultato della gara conseguito sul campo, al momento della sua pronuncia, già divenuto ormai intangibile; ne consegue che la punizione sportiva della perdita della gara non avrebbe potuto essere irrogata dal medesimo Giudice Sportivo a carico del Pergocrema. Ciò nondimeno, risulta incontestabile agli atti del giudizio come alla gara de qua abbia preso parte un calciatore in posizione irregolare, ragion per cui questa C.A.F. reputa opportuno trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura Federale, che dovrà valutare se sussistano gli estremi per il deferimento della società e/o di suoi tesserati e/o di suoi dirigenti avanti agli organi di Giustizia Sportiva, ai quali - ferma restando, come si è detto, l’immodificabilità del risultato acquisito sul campo - residua comunque il potere di assumere eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei predetti soggetti. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Carpenedolo di Carpendolo (Brescia), trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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