F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 22/12/2006 4. RECLAMO U.S.D. GOTICO PIACENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’8.4.2007 INFLITTA AL CALCIATORE GANDINA DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 19 del 15.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 22/12/2006 4. RECLAMO U.S.D. GOTICO PIACENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’8.4.2007 INFLITTA AL CALCIATORE GANDINA DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 19 del 15.11.2006) L’ U.S.D Gotico Piacenza ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore Gandina Daniele così come contemplato dalla Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 19 del 15.11.2006. Il suddetto reclamo risulta irritualmente spedito il 23.11.2006 ovvero oltre il termine di 7 giorni, di cui all’art. 33 comma 2, rispetto alla data di pubblicazione del Com. Uff. del provvedimento impugnato. Pertanto, il reclamo in oggetto va dichiarato inammissibilità per tardività ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Gotico Piacenza di Piacenza, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S. per tardività. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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