F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 22/12/2006 5. RECLAMO S.S. S. GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. GIOVANNI/VIRTUS CORNO DELL’8.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 22.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 22/12/2006 5. RECLAMO S.S. S. GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. GIOVANNI/VIRTUS CORNO DELL’8.10.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 17 del 22.11.2006) La S.S. San Giovanni ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° grado (Com. Uff. n. 17 del 22.11.2006) che rigettava il pedissequo reclamo in merito al risultato della gara San Giovanni/Virtus Corno dell’8.10.2006 Campionato Regionale Allievi, riguardo la posizione del calciatore Fici Andrea nato il 6.7.1990, tesserato in favore della Virtus Corno, squalificato per una giornata nell’ultima gara della precedente stagione, nel Campionato Allievi (come da Com. Uff. n. 41 del 23.5.2006). A tal proposito si deve subito precisare che non appare condivisibile la motivazione espressa e sostenuta dalla Commissione Disciplinare per i motivi di seguito esposti. In tema di fatto trattasi di un calciatore, tale Fici Andrea, tesserato con la società Virtus Corno, al quale veniva inflitta la sanzione sportiva di una giornata di squalifica durante l’ultima gara della precedente stagione del Campionato Allievi, che ovviamente doveva essere scontata nella prima giornata dell’attuale nuova stagione calcistica 2006/2007. Nel caso di specie, invece, il calciatore citato prendeva parte regolarmente alle prime due gare della stagione in corso, nell’ultima delle quali veniva nuovamente ammonito e squalificato per una giornata, che lo stesso scontava alla terza successiva gara. Talché, il calciatore in discussione disputava regolarmente la quarta gara di Campionato, ovvero San Giovanni/Virtus Corno, senza però aver mai scontato la citata squalifica della precedente stagione. Orbene ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi del comma 6 art. 17, in base ad uno dei principi fondamentali della Giustizia Sportiva, ovvero il principio della effettività e della afflittività della sanzione, si deve accogliere quanto sostenuto dalla società reclamante, in quanto il calciatore Fici Andrea non aveva ancora scontato la precedente punizione sportiva. All’uopo non si può invocare il fatto che il calciatore doveva scontare la squalifica in esame alla prima gara ufficiale della nuova stagione, perché altrimenti si violerebbe palesemente il suddetto principio, in quanto in detta assurda ipotesi il calciatore non sconterebbe mai più la squalifica a lui irrogata. Anzi, nel caso che ci occupa, certamente appare opportuno valutare il comportamento della Società e del giocatore stesso in merito ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. S. Giovanni di Trieste, per l’effetto annulla la delibera impugnata ed infligge alla società Virtus Corno la sanzione della perdita della gara per 0 – 3. Trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali adempimenti di competenza. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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