F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 22/12/2006 2. RECLAMO SIG. SALERNO GIUSEPPE, GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DAMIANO PROMOTION, AVVERSO LA SANZIONE DELL’ INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 38 del 9.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 22/12/2006 2. RECLAMO SIG. SALERNO GIUSEPPE, GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DAMIANO PROMOTION, AVVERSO LA SANZIONE DELL’ INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 38 del 9.11.2006) Con gravame ritualmente proposto il signor Salerno Giuseppe, in proprio e quale Procuratore della società Damiano Promotion, ha richiesto alla C.A.F. il proscioglimento da ogni addebito relativo alla contestata “violazione di cui all’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S., per avere formulato gli atti di tesseramento relativi ai calciatori Esposito Alessandro e De Falco Fabrizio, minori di età, senza l’osservanza delle norme federali, apponendovi e consentendo l’apposizione di firme apocrife dei genitori dello stesso”. La Commissione Desciplinare presso il Comitato Regionale Campania, ritenuti provati gli addebiti disciplinari, irrogava (v. Com. Uff. n. 38 del 9.11.2006) al Salerno l’inibizione per anni due, alla Damiano Promotion l’ammenda di € 1.000,00, prosciogliendo i calciatori Esposito Alessandro e De Falco Fabrizio. Con il proposto gravame il Salerno ha negato di “non aver mai firmato le liste di trasferimento”, incombenza che, a suo dire, era di competenza del Segretario Improta Mario. Ha, altresì, osservato, dolendosene, che una richiesta, ma non concessa, perizia calligrafica avrebbe consentito di accertare la difformità tra la sua firma e quella apposta sul modello di tesseramento contestato. A suo dire, inequivoco era da ritenere l’atteggiamento dell’Improta il quale si era reso irreperibile, salvo farsi vivo rilasciando una sua dichiarazione datata 13.11.2006 con la quale si assumeva ogni responsabilità circa l’accaduto. Concludeva, infine, per l’annullamento della sanzione irrogatagli ed in subordine per una congrua riduzione della stessa. Ciò premesso, osserva la C.A.F. che l’appello proposto dal Salerno è infondato e deve essere rigettato. Di nessun conto probatorio deve, infatti, ritenersi il contenuto della dichiarazione apparentemente rilasciata da tal “Improta Mariano” la cui sottoscrizione è del tutto diversa rispetto ad altra apposta sulla Carta di Identità prodotta dall’appellante e che, all’evidenza, deve essere considerata autentica in quanto vergata davanti all’Ufficiale Delegato del Sindaco di Napoli. L’escamotage posto in essere dal Salerno, del tutto fantasioso, deve , peraltro, ritenersi come condotta altamente lesiva dei doveri ed obblighi generali di cui all’art. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Salerno Giuseppe, trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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