F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 22/12/2006 6. RECLAMO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE PAVEL NEDVED (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 154 del 14.12.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 22/12/2006 6. RECLAMO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE PAVEL NEDVED (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 154 del 14.12.2006) L’arbitro della gara Genoa – Juventus del Campionato di serie B, svoltasi il 1.12.2006, ha espulso al 47’ del secondo tempo il calciatore n. 11 della F.C. Juventus, Pavel Nedved, “per gioco violento: pestava volontariamente la caviglia di un avversario che si era appena spossessato del pallone. Alla vista del cartellino rosso si avvicinava con fare minaccioso e mi gridava una frase irriguardosa e mi saliva sul piede sinistro volontariamente schiacciandomelo e provocandomi lieve dolore”. Sulla base del referto innanzi riportato il Giudice Sportivo, con Comunicato Ufficiale n. 141 in data 5.12.2006, ha inflitto al nominato tesserato la squalifica per cinque giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione); per avere, al 47° del secondo tempo, calpestato volontariamente la caviglia di un avversario; per avere altresì, all’atto della consequenziale espulsione, rivolto all’Arbitro, con atteggiamento provocatorio, una frase irriguardosa, calpestandogli un piede, senza conseguenze lesive”. Avverso il provvedimento della società F. C. Juventus ha proposto ricorso alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, la quale, con la decisione in data 14.12.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 154, l’ha respinto, ritenendo che il fallo commesso dal Nedved nei confronti dell’avversario dovesse qualificarsi quale gioco violento e che “il calciatore si è infatti avvicinato al direttore di gara <>, protestando vivacemente e schiacciando <> con il proprio piede il piede sinistro dell’arbitro”. Con atto depositato in data 19.12.2006, la stessa società, anche nell’interesse del tesserato, ha proposto appello innanzi a questa Commissione d’Appello Federale, lamentando la contraddittorietà della motivazione e l’erronea applicazione delle norme del C.G.S. in relazione all’articolo 14, comma 2bis, lettera a), nonché per mancata applicazione dell’istituto della continuazione ai sensi dell’articolo 81 c.p.. In realtà, secondo l’appellante, la Commissione Disciplinare non avrebbe tenuto conto, come invece aveva fatto il Giudice Sportivo, dell’involontarietà dello schiacciamento del piede dell’arbitro da parte del Nedved, che non ha offeso, ma ha semplicemente protestato con vivacità rispetto al provvedimento disciplinare assunto in campo, senza concretare alcuna mancanza di riguardo. “Quindi”, ha sostenuto la Juventus, “l’esclusione della condotta volontaria avrebbe dovuto, ad avviso di codesta (rectius: questa) società, circoscrivere il gesto del tesserato juventino nell’ambito di una protesta rivolta verso il direttore di gara, sanzionato quindi con un’ammonizione o con un’ammenda”. Quanto, poi, all’applicabilità in fattispecie dell’istituto della continuazione – che la Commissione Disciplinare ha esplicitamente negato nella sua decisione – l’appellante ha richiamato giurisprudenza di questa Commissione d’Appello Federale ed ha affermato che nella condotta del tesserato “si possa ravvisare – senza dubbio alcuno, quell’unicità del disegno criminoso, condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 81 c.p.. Infatti, sussiste nel caso de quo quella preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni”. Sulla base di siffatte considerazioni l’appellante ha, così, concluso chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al Nedved a tre giornate di squalifica. All’udienza odierna l’avvocato Chiappero, patrono dell’appellante, ha confermato i motivi d’appello, chiedendone l’accoglimento e rimarcando che la Commissione Disciplinare si sarebbe pienamente uniformata alla descrizione del referto arbitrale, mentre il Giudice Sportivo aveva motivato il suo provvedimento implicitamente escludendo la volontarietà nella condotta del tesserato, e che non vi sarebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 14 C.G.S.. Considerato, altresì, che gli Organi di Giustizia sportiva non debbano pedissequamente limitarsi ad assumere i propri provvedimenti sulla base delle sole dichiarazioni arbitrali e ribadita l’applicabilità dell’istituto della continuazione alla condotta tenuta dal Nedved, ha concluso conformemente alla domanda contenuta negli atti scritti. La questione all’esame del Collegio concerne la doglianza della società F.C. Juventus avverso la squalifica di cinque giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare, a sanzione della condotta tenuta dal calciatore Pavel Nedved nel corso della gara del campionato nazionale di serie B Genoa – Juventus, disputata il 1 dicembre 2006. L’appello è infondato e deve essere respinto. Come già descritto in fatto, il direttore della gara in questione ha descritto a referto che il Nedved è stato espulso per gioco violento in quanto “pestava volontariamente la caviglia di un avversario che si era appena spossessato del pallone. Alla vista del cartellino rosso si avvicinava con fare minaccioso e mi gridava una frase irriguardosa e mi saliva sul piede sinistro volontariamente schiacciandomelo e provocandomi lieve dolore”. Rispetto al fatto descritto a referto ed alle decisioni assunte nei due gradi di merito, è compito della C.A.F. procedere – tenuti presenti i motivi addotti dall’appellante – ad esaminare se il Giudice a quo abbia data corretta applicazione alle disposizioni regolamentari che tipizzano la fattispecie, conseguentemente applicando le relative sanzioni, con congrua e coerente motivazione. Ebbene,nel caso del Nedved, non è ravvisabile alcun motivo di censura rispetto alla decisione assunta dalla Commissione Disciplinare, peraltro confermativa del provvedimento del Giudice Sportivo, in rapporto al comportamento del tesserato, già gravato di tre ammonizioni, il quale ha tenuta una condotta violenta nei confronti di un avversario ed un atteggiamento ingiurioso e gravemente irriguardoso nei confronti di un ufficiale di gara, concretatosi in una critica al suo operato espressa in termini offensivi, infliggendogli contestualmente un pestone sul piede sinistro, con effetti dolorosi. A ben vedere, i motivi di gravame sono prevalentemente indirizzati ad ottenere da questa Commissione una riduzione della sanzione comminata al Nedved sul presupposto che la condotta da lui tenuta – non messa in discussione nella sua materialità – per un verso non integrasse la fattispecie tipizzata dall’articolo 14, comma 2bis, lettera a) C.G.S., in quanto il pestone inflitto al direttore di gara fosse stato del tutto involontario; dall’altro, che fosse caratterizzata dal vincolo della continuazione e, pertanto, da non sanzionare disciplinarmente, ovvero da sanzionare con un castigo di minore entità. Gli argomenti non hanno pregio. Sotto il primo dei profili considerati, l’elemento della volontarietà del pestone inflitto dal Nedved al direttore di gara non assume il rilievo decisivo che l’appellante ha inteso attribuirvi, in quanto esso è stato comunque il prodotto dell’atteggiamento complessivamente offensivo, principiato con il proferimento della frase riportata a referto e riepilogata in fatto, che ha posto il tesserato nella condizione di realizzare comunque un comportamento illecito, al quale il successivo pestone ha contribuito, fosse pure aldilà delle intenzioni, secondo il principio in base al quale qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu. Per quel che concerne, poi, l’argomento relativo alla realizzazione di un’infrazione disciplinare caratterizzata dal vincolo della continuazione con l’atto violento perpetrato nei confronti dell’avversario - in disparte l’assorbente motivo, già sottolineato dalla Commissione Disciplinare nel provvedimento impugnato, dell’inapplicabilità a fattispecie quale è quella dedotta a giudizio per mancanza di alcun riscontro nelle norme disciplinari federali - vi è che, comunque, i presupposti, invocati dall’appellante come coincidenti con la previsione dell’articolo 81 c.p., sono del tutto assenti, presupponendo la norma invocata un “medesimo disegno criminoso” obbiettivamente non riscontrabile in due condotte ben distinte quali sono quelle tenute dal Nedved nei confronti dell’avversario prima e dell’arbitro poi, oltre che per i caratteri dell’elemento psicologico tenuto dal tesserato in entrambe, qualificabile come dolo d’impeto, così desumibile dagli stessi motivi addotti dalla difesa, e, pertanto, non riconducibile alla predeterminazione che il “medesimo disegno criminoso” in questione necessariamente presuppone. Dunque, la decisione della Commissione Disciplinare nei confronti della quale la F.C. Juventus ha proposto appello, non è meritevole di censura e deve esser confermata anche da questa C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Juventus S.p.A. di Torino, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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