F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 09/01/2007 8. RECLAMO A.C. ALBIATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALC. FOSSATI LUIGI FINO AL 25.7.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 20 del 30.11.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 09/01/2007 8. RECLAMO A.C. ALBIATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALC. FOSSATI LUIGI FINO AL 25.7.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 20 del 30.11.2006) Con ricorso in data 6.12.2006 la società A.C. Albiatese, con sede in Albiate Via Cesare Battisti 60, in persona del Presidente Mariani Umberto proponeva ricorso avverso il rigetto del ricorso proposto alla Commissione Disciplinare come da Com. Uff. del Comitato Regionale Lombardia n. 20 del 30.11.2006 con il quale veniva comminata la squalifica al calciatore Fossati Luigi. Peraltro si ritiene che il ricorso proposto dalla A.C. Albiatese sia inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dispone l'incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Albiatese di Albiate (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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